Come scegliere gli obiettivi pubblicitari su Facebook

Per fare pubblicità su Facebook occorre creare campagne con obiettivi specifici, definiti obiettivi pubblicitari, e creare inserzioni all’interno delle campagne per raggiungere tali obiettivi.

Quando un’azienda crea inserzioni all’interno della campagna, sceglierà immagini, testi e un pubblico che, a suo avviso, possono aiutarla ad aumentare il numero dei visitatori.
Cosa ti serve per iniziare a creare le inserzioni di Facebook:
• Il tuo obiettivo aziendale, il motivo per cui pubblichi l’inserzione
• Un’idea chiara del pubblico che desideri raggiungere
• Un budget giornaliero o totale per la tua inserzione
• Le foto o i video da mostrare nella tua inserzione

Analizziamo le principali tipologie di obiettivi e le loro caratteristiche

Notorietà del brand

L’obiettivo Notorietà del brand di Facebook consente agli inserzionisti di mostrare le inserzioni alle persone che potrebbero ricordarle.
L’obiettivo Notorietà del brand fornisce la metrica Aumento stimato del ricordo dell’inserzione (persone), che mostra il numero di persone che pensiamo ricorderebbero di aver visto la tua inserzione se venisse chiesto loro entro due giorni.
È necessario condurre uno studio sul brand lift per garantire che la misurazione del ricordo dell’inserzione sia della massima precisione possibile. Tuttavia, se la tua campagna non risponde ai criteri per uno studio completo, la metrica Aumento stimato del ricordo dell’inserzione (persone) può essere un’alternativa accessibile e conveniente.

Copertura

L’obiettivo Copertura ottimizza il numero di persone che vedono le tue inserzioni e la frequenza con cui le visualizzano.
Scegli questo obiettivo se desideri aumentare la notorietà del brand o modificarne la percezione.

L’obiettivo Copertura ottimizza il numero di persone che vedono le tue inserzioni e la frequenza con cui le visualizzano. Con questo obiettivo, puoi scegliere di ottimizzare copertura o impression per l’intera durata della campagna. Puoi impostare anche controlli sulla frequenza in relazione al numero di visualizzazioni di un’inserzione da parte di una persona e al numero minimo di giorni tra una visualizzazione e l’altra.

Acquisizione contatti

Le inserzioni per acquisizione contatti sono un tipo di inserzione che ti consente di pubblicare campagne per la generazione di contatti su Facebook e Instagram. A differenza di altri tipi di inserzioni, le inserzioni per acquisizione contatti includono un modulo di contatto, detto “modulo interattivo” che permette alle persone di mostrare interesse per un prodotto o servizio compilandolo con i propri dettagli e consentendo all’azienda di contattarle successivamente.
Nel modulo interattivo delle tue inserzioni per acquisizione contatti, puoi richiedere indirizzi e-mail o informazioni di contatto delle persone che cliccano sulla tua inserzione.

Traffico

L’obiettivo Traffico è pensato per rimandare le persone al tuo sito Web o alla tua app.

Le inserzioni con l’obiettivo Traffico:
• Inviano le persone a una destinazione su Facebook o fuori Facebook (Clic sul sito Web)
• Aumentano il numero di persone che accedono alla tua app per mobile o computer (Interazione con l’app)

Interazione

L’obiettivo Interazione è pensato per fare in modo che le persone vedano il tuo post o la tua Pagina Facebook e interagiscano con essi.

 

Conversioni

L’obiettivo Conversioni è pensato per stimolare azioni importanti sul tuo sito web o nella tua app.

Con le inserzioni con l’obiettivo Conversioni è possibile :
• Aumentare le conversioni sul tuo sito web (Conversioni sul sito web).
• Aumentare le conversioni nella tua app (Interazione con l’app).

L’obiettivo Conversioni richiede il pixel di Facebook per i siti web o App Events per le app.

 

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Retribuzione durante le festività

Quali sono i giorni festivi che danno diritto alla retribuzione ?

Durante i seguenti giorni festivi :

1° gennaio; 6 gennaio; lunedì dopo Pasqua; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre

il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione come se avesse lavorato.
L’entità della retribuzione varia a seconda del giorno in cui cade la festività e della modalità di pagamento della retribuzione.
La retribuzione festiva deve essere pari alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (art. 5 L. 260/1949).

Per determinare la retribuzione festiva vanno computate  i compensi aventi carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza , tra cui, ad esempio:
– i ratei delle mensilità aggiuntive (Cass. n. 2724 del 4.5.1984);
– la maggiorazione per il lavoro notturno abitualmente prestato (Trib. Torino 22.4.1983);
– il contributo pasto (Cass. n. 1073 del 13.2.1984).
Deve essere invece esclusa la maggiorazione per straordinario anche se continuativo se le parti non abbiano espressamente voluto considerarlo come prestazione ordinaria

Quali sono le festività soppresse ?

Le ricorrenze dell’Ascensione, del Corpus Domini, del 19 marzo (S. Giuseppe), del 29 giugno (SS. Apostoli Pietro e Paolo) e del 4 novembre non sono più considerate festive per effetto della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Di norma le festività soppresse, quando cadenti in un giorno infrasettimanale, sono lavorate sia dagli operai che dagli impiegati, senza che ciò faccia nascere in capo al lavoratore il diritto a un compenso aggiuntivo. Fa eccezione a tale regola la sola ricorrenza del 4 novembre.

La maggior parte dei Ccnl, infatti, riconoscono al lavoratore, oltre la retribuzione spettante per il lavoro svolto nella giornata infrasettimanale in cui cade il 4 novembre, una retribuzione aggiuntiva di norma pari a un ventiseiesimo della retribuzione mensile. Tale diverso trattamento è giustificato dal fatto che, convenzionalmente, la ex festività del 4 novembre è spostata, ai fini celebrativi, alla prima domenica successiva, e quindi considerata al pari delle festività nazionali cadenti di domenica.

Pertanto, escluso il 4 novembre, nessuna altra festività tra quelle soppresse dalla legge 54/77 attribuisce il diritto a una giornata di retribuzione in più a titolo di ex festività non goduta

 

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Diritto alle ferie

Il diritto irrinunciabile a ferie annuali retribuite è stabilito dalla art. 36 ) della costituzione
Il codice civile ( art. 2109 ) stabilisce invece i seguenti principi:
– la durata deve essere fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità;
– il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;
– le ferie devono essere retribuite;
– l’epoca del godimento è stabilita dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze aziendali e degli interessi dei lavoratori.

Quale è la durata minima delle ferie ?

L’ art. 10 del D. Lgs. 66/2003 (entrato in vigore il 29.4.2003) ha stabilito che il periodo di ferie annuale retribuite (si ritiene, come periodo di maturazione 1° gennaio – 31 dicembre) non può essere inferiore a quatto settimane e che i contratti collettiva di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.

Chi determina il periodo feriale ?

Il periodo in cui il lavoratore può fruire delle ferie viene determinato dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, secondo quanto stabilisce l’ art. 2109 c.c.
Il potere unilaterale dell’imprenditore di fissare il periodo feriale  rientra nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività aziendale e la giurisprudenza lo ha costantemente riconosciuto.

Ciò esclude quindi sia l’obbligo di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, sia, a maggior ragione, l’evenienza di un potere di determinazione del periodo delle ferie da parte del solo lavoratore, senza il consenso esplicito o tacito del datore di lavoro. Un limite al potere del datore di lavoro può eventualmente derivare dai contratti o accordi collettivi che, molto spesso, prevedono una sorta di esame congiunto con le rappresentanze sindacali sulla fissazione del piano ferie, la chiusura estiva ferie collettive  e le modalità di fruizione delle ferie stesse a seconda dei reparti o degli uffici.

Irrinunciabilità delle ferie

Secondo l’art. 36 della Costituzione le ferie sono un diritto irrinunciabile  nel senso che sono vietati gli accordi individuali tendenti ad impedirne la fruizione e/o finalizzati alla monetizzazione.

In ogni caso le ferie possano non essere praticamente godute per i seguenti motivi:
– volontà del lavoratore limitatamente ai casi di rapporto di lavoro dirigenziale se il dirigente ha autonomia nella determinazione del periodo (in quest’ultimo caso il dirigente perde il diritto alla relativa indennità sostitutiva);
– particolari esigenze di servizio aziendali .

Alcuni contratti ammettono la possibilità che la fruizione delle ferie avvenga nell’anno successivo a quello di competenza, solitamente entro un determinato periodo.
Indennità sostitutiva. L’art. 10 del D. Lgs. 66/2003 , entrato in vigore il 29 aprile 2003, ha fissato in quattro settimane il periodo di ferie che non può essere sostituito dall’indennità sostitutiva (ciò significa che per i giorni di ferie eccedenti il predetto periodo, eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva, è possibile concordare la loro monetizzazione). In ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro tutte le ferie non godute devono essere tramutate in indennità sostitutiva .

 

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