Trattamento di fine rapporto : come si calcola ?

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato  il lavoratore ha diritto (art. 1, L. 297/82), per ciascun anno di servizio, ad un trattamento di fine rapporto.

Il TFR è pari per ciascun anno alla retribuzione utile per 13,5, meno il contributo 0,50% (Fondo pensione) calcolato sulla retribuzione imponibile contributiva. L’ammontare così determinato, con esclusione delle quote maturate nell’anno e delle quote versate al Fondo di previdenza complementare si applica la rivalutazione annua pari a:
– 1,5% in misura fissa annua;
– 75% dell’indice ISTAT maturato rispetto al dicembre dell’anno precedente.
La valutazione delle somme versate al Fondo INPS di gestione dei TFR (aziende con almeno 50 addetti), seppur pagata dall’azienda risulta a carico del fondo stesso.
Il TFR deve essere calcolato sulla retribuzione effettivamente erogata nell’anno e non sulle competenze maturate, ma non erogate (criterio di cassa) .

TFR e retribuzione

La retribuzione su cui va calcolato l’accantonamento annuo comprende tutte le somme e l’equivalente in denaro delle prestazioni in natura corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, purché a titolo non occasionale , fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi . Dalla retribuzione deve essere escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Nel caso di sospensione dal lavoro durante l’anno per una delle cause indicate di seguito per il calcolo della retribuzione deve essere computato l’equivalente della retribuzione cui avrebbe avuto diritto il lavoratore in caso di normale svolgimento del rapporto ( art. 2120 , c. 3, c.c.):
– infortunio e malattia professionale;
– malattia;
– donazione sangue;
– gravidanza e puerperio ;
– cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
– contratti di solidarietà.

TFR e cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso dell’anno, si considerano come mesi lavorati per intero le frazioni lavorate nel mese pari o superiori a 15 giorni.
I contratti collettivi possono prevedere la computabilità anche di ulteriori periodi di assenza, ma non peggiorare la previsione della legge.

TFR e anticipazioni

Il lavoratore, durante lo svolgimento del rapporto ha diritto di chiedere un’anticipazione non superiore al 70% del TFR maturato alla data della richiesta (art. 2120, c. 6, c. c. ), purché sussistano le seguenti condizioni (i CCML possono prevedere condizioni di miglior favore e stabilire i criteri di priorità per l’accoglimento della richiesta) :
– che il lavoratore abbia un’anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 8 anni;
– che le richieste rientrino entro i limiti annui del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti  ;
– che sia giustificata dalla necessità di spese sanitarie e per l’acquisto della prima casa di abitazione.
L’anticipazione può essere chiesta soltanto una volta nel corso dello stesso rapporto di lavoro ed è detratta a tutti gli effetti, dal TFR.

 

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Budget e bilancio di previsione : quali differenze ?

Il budget può essere definito come un processo con il quale si fissano gli obiettivi di ciascun area aziendale.

Gli obiettivi relativi ad un anno di gestione sono normalmente suddivisi in sub-periodi . Ecco perché si parla molto spesso di mensilizzazione del budget.

Alla fine di ogni periodo, si mettono a confronto gli obiettivi con i risultati effettivamente conseguiti al fine di verificare il grado di realizzazione degli stessi attraverso il calcolo degli scostamenti.

L’analisi degli scostamenti consentirà di individuarne le cause e di esprimere un giudizio sull’operato dei singoli responsabili e del management nel suo complesso.

Il budget non è un bilancio di previsione

 

Il budget è un elaborato manageriale che contiene degli obiettivi da raggiungere, definiti e concordati con i quadri operativi impegnati nella realizzazione, perciò consapevoli e responsabili di tale realizzazione .

Il bilancio preventivo, per sua natura, indica i risultati da raggiungere in linea di massima. Non contempla, a differenza della tecnica del budget, un sistema di controllo rigido con Reporting Periodico,
né i responsabili delle varie aree aziendali subiscono conseguenze in caso di mancata realizzazione di quanto indicato nel bilancio preventivo.

La tecnica di costruzione dei due documenti parte da differenti presupposti:

– Il Bilancio Preventivo: è basato su stime e congetture.

– Il Budget: è basato su dati tecnici e standard operativi oggettivamente definibili nelle
dimensioni quantitative e di valore.

Predeterminazione e controllo

 

E’ possibile distinguere due momenti nel processo di realizzazione di un sistema gestionale basato sul budget che assumono particolare rilievo.
Essi sono :
La Predeterminazione
Il Controllo

Il momento iniziale, la Predeterminazione, riguarda la definizione e la fissazione degli obiettivi.

La fase di Controllo riguarda la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, sulla base dei risultati  effettivamente conseguiti nel periodo considerato.

Predeterminazione e Controllo sono quindi due fasi che aprono e chiudono il ciclo dell’ attuazione del budget.

La predeterminazione, di quantità e di valori, si basa su standard ( materie prime, manodopera, energie )  normalmente sperimentati e successivamente sempre  più affinati.
Un dato predeterminato, a differenza di uno previsto  o stimato, rappresenta un elemento oggettivo nella  definizione degli obiettivi e li rende credibili dal punto  punto di vista della realizzazione.

 

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Scontrini fiscali cosa cambia nel 2019

La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi sono anticipate al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro: in sostanza, dal prossimo 1° luglio arriva l’obbligo dello scontrino elettronico, mandando in pensione quello cartaceo. Almeno in alcuni casi specifici.

Novità fiscali per gli scontrini

Le novità fiscali vedranno l’entrata in vigore in due momenti . A partire dal primo luglio lo scontrino elettronico sarà obbligatorio esclusivamente per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, dal 1° gennaio 2020 saranno coinvolti tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del D.P.R. Iva 633/1972 (salvo specifici casi di esonero) i quali dovranno adeguarsi ai corrispettivi telematici.
Gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilati, dovranno adeguarsi alla novità, dotandosi in primo luogo di registratori di cassa adeguati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si passerà dal registratore di cassa al registratore telematico, ovvero a nuovi strumenti tecnologici in possesso delle caratteristiche tecniche, atte a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati memorizzati.
I registratori telematici consentiranno di memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione\prestazione di servizi, nonché trasmetterli con cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate.

Scompare lo scontrino cartaceo

Con l’entrata in vigore delle disposizioni, non vi sarà più l’obbligo di consegnare lo scontrino cartaceo, ma l’operazione sarà memorizzata e trasmessa telematicamente e a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate mediante registratori di cassa telematici.
I soggetti obbligati ad adeguarsi alla nuova modalità di certificazione delle vendite, saranno tutti coloro che esercitano attività per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, salvo espressa richiesta del cliente.
Ai clienti sarà necessario rilasciare, su richiesta, un documento sostitutivo del tradizionale scontrino o della ricevuta, che servirà per aver diritto, ad esempio, a detrazioni e deduzioni fiscali.
Per arrivare pronti all’avvio dello scontrino elettronico, sarà possibile installare ed attivare i nuovi registratori telematica anche prima del 1° luglio 2019.
Fino a tale data, inoltre sarà possibile utilizzare il registro telematico nelle modalità consuete (ovvero per il rilascio dello scontrino cartaceo o della ricevuta).

 

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