Novità contributive 2019 per i lavoratori dipendenti

Ecco alcune delle più importanti novità per il 2019  in materia di versamento di contributi all’Inps

Aumento del contributo aggiuntivo per i lavoratori a tempo determinato

In aggiunta alla contribuzione ordinaria dovuta per il lavoratore in base alla qualifica, per coloro che sono assunti a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati, è dovuto un contributo aggiuntivo del 1,4%. L’articolo 3, comma 2, della Legge 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018 stabilisce che, a decorrere dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), il contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro è incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

L’aumento del contributo, che si applica solo nei casi di rinnovi e non delle proroghe, deve essere calcolato in maniera incrementale. Pertanto:

per il primo contratto stipulato, il contributo è pari al 1,4%;
per il primo rinnovo (che coincide con il secondo contratto stipulato), il contributo diventa 1,9%;
per il secondo rinnovo diventa 2,4%;
e così via, aumentando il contributo dovuto per il contratto precedente dello 0,50%, al rinnovo successivo (Ministero del lavoro, Circolare n. 17 del 31.10.2018).

Ticket di ingresso al licenziamento

Per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per una delle motivazione che possono potenzialmente dare diritto alla NASpI è dovuto un contributo aggiuntivo che è entrato nel linguaggio comune come “Ticket di licenziamento”.

Il contributo da versare all’INPS all’atto della interruzione del rapporto di lavoro di lavoratori con rapporti a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, è pari al 41% del massimale NASpI per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. La legge di stabilità 2018 ha stabilito che per le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, in caso di licenziamenti collettivi, la percentuale è innalzata all’82% del massimale NASpI (legge 27.12.2017, n. 205, art. 1 comma 137).

Datori di lavoro agricolo e navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori

Prosegue per i datori di lavoro agricolo e per le aziende del settore della pesca esercitata con le navi minori il percorso di innalzamento dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro per gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati che li porterà al raggiungimento dell’aliquota contributiva del 32% per il settore agricolo e al 33% per le Navi da pesca.

 

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Conguaglio contributivo e fiscale

In linea di principio, il conguaglio di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, le ritenute d’acconto effettuate nei vari periodi di paga dal sostituto d’imposta. Dopo le importanti modifiche normative introdotte dalla Finanziaria 2007 alla tassazione delle persone fisiche, nel corso del 2007, sono stati emanati alcuni provvedimenti normativi e sono stati forniti dall’Agenzia alcuni chiarimenti sulla stessa materia che possono incidere sull’imposta definitivamente dovuta nel 2007 sui redditi di lavoro dipendente corrisposti e quindi sul conguaglio di fine anno. Le note che seguono si propongono, quindi, di riassumere le modalità di effettuazione del conguaglio di fine anno 2007 ponendo particolare attenzione alle fattispecie che si ritengono di maggiore interesse per gli operatori.

Conguaglio e detrazioni

L’art 23, comma 3, del DPR n. 600/73, così come modificato dalla Legge 27.12.2006, n. 296, contiene le modalità di calcolo del conguaglio. In particolare, tale articolo stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti in ciascun periodo di paga, tenendo conto:
• delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir)
• delle detrazioni per “altre detrazioni” delle detrazioni eventualmente spettanti (articolo 15 del Tuir) per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute,
e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno.

Inoltre, l’ultima parte del periodo in commento prevede che, sempre in sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro attribuisca le detrazioni d’imposta previste dalle lettere c) e f) dello stesso articolo 15 del Tuir (spese sanitarie e premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni), per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Conguaglio di fine anno e somme percepite entro il 12 del mese di gennaio

In base all’articolo 51 del Tuir, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa “allargato”, in quanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono.
Poiché la norma sopra citata è obbligatoria per tutti i soggetti che erogano redditi di lavoro dipendente, conformemente ai principi generali, il versamento delle ritenute afferenti i redditi corrisposti entro il 12 gennaio 2008 e relativi all’anno 2007, dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2008 utilizzando il codice tributo 1001.

 

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Retribuzione e armonizzazione delle basi imponibili

L’armonizzazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente riguarda gli aspetti fiscali e previdenziali della retribuzione.

La norma di armonizzazione è stata articolata sui seguenti principi:

  1. Ridefinizione del reddito di lavoro dipendente e di quello ad esso assimilato mediante modifica dei relativi articoli del TUIR.
  2. Rideteminazione ed armonizzazione dei criteri impositivi ai fini fiscali e previdenziali allo scopo di rendere il più possibile omogenea la base di prelievo, mediante una nuova formulazione dell’originario articolo 48 del TUIR e l’aggiunta dell’articolo 48 bis.

Sostanzialmente il Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314  ha fissato un principio innovativo a norma del quale l’assoggettamento a prelievo contributivo in regime di assicurazione generale obbligatoria del reddito di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile individuata ai fini fiscali dal nuovo articolo 48 del TUIR, fatte salve alcune specifiche eccezioni disciplinate dal provvedimento stesso.

Gli articoli cui fare riferimento per l’aspetto previdenziale sono:

l’articolo 3 che ha totalmente riscritto l’articolo 48 del TUIR al quale occorre fare riferimento in relazione al nuovo principio per cui il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali si determina sotto il doppio aspetto impositivo ed esclusivo – salvo specifiche deroghe – a partire da quello fiscale;

l’articolo 5 che – sempre nell’ottica dell’armonizzazione dei due regimi – ha disciplinato taluni aspetti specifici della precedente normativa fiscale;

l’articolo 6 che ha riformulato l’articolo 12 della legge 153/1969 che, nel testo modificato, rimanda all’art. 46, comma 1 del TUIR la definizione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi. Inoltre l’articolo 6 estende al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali le disposizioni contenute nell’articolo 48 del TUIR, salvo le esclusioni dallo stesso articolo 6 espressamente disciplinate.

L’articolo 3 del Decreto Legislativo nel determinare il reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali usa la specifica terminologia “percepiti nel periodo di imposta”, confermando, quindi, sotto il profilo fiscale il principio della cassa.
Il successivo articolo 6 dispone che sono redditi di lavoro dipendente quelli “maturati nel periodo di riferimento”, confermando, quindi, ai fini previdenziali il principio della competenza.
Unica eccezione al principio della competenza è contemplata per le gratificazioni annuali e periodiche, per i conguagli di retribuzione spettanti a norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo ed i premi di produzione, che sono definiti imponibili nel mese di corresponsione, ed ai quali, quindi, si applica il principio di cassa.

 

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