Note spese e dematerializzazione

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel 2019 in ambito di dematerializzazione, in particolare con riferimento a una questione d’interesse per coloro che si occupano di digitalizzazione dei documenti.

Premesso che ai fini fiscali, s’intende per «documento informatico» qualsiasi documento elettronico che contenga la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (R.M. 10.4.2017, n. 46/E).

Ai sensi del D.M. 17.6.2014 il documento informatico deve possedere le caratteristiche:
– dell’immodificabilità (il documento non può subire alterazioni di alcun tipo);
– dell’integrità (il contenuto non può subire modifiche);
– dell’autenticità (occorre un riferimento univoco tra chi ha creato il file ed il documento medesimo, in modo che non possano esserci dubbi sulla provenienza dello stesso da parte dei terzi);
– della leggibilità (garanzia di leggibilità del documento informatico da parte dell’occhio umano);
– utilizzare i formati previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, dai decreti emanati ai sensi dell’art. 71 del CAD, ovvero quelli scelti dal responsabile della conservazione il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione.
Il rispetto dei predetti requisiti deve essere garantito durante tutta la vita del documento informatico, dalla formazione alla emissione, dalla trasmissione alla conservazione, dalla copia alla duplicazione, dalla riproduzione all’esibizione e dalla validazione temporale alla sottoscrizione.

In generale e ai sensi della normativa e della prassi vigenti, qualunque documento analogico a rilevanza fiscale – come le note spese e i loro allegati – deve, per poter essere dematerializzato e successivamente distrutto, possedere le caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità. E che, in tale evenienza, i documenti analogici possono essere legittimamente sostituiti da documenti informatici, dei quali possono essere realizzati, inoltre, duplicati informatici ai sensi dell’art. 23-bis del CAD.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che che i giustificativi allegati alle note spese trovano generalmente corrispondenza nella contabilità di cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La loro natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici ai sensi dell’art. 1, lett. v), del CAD, che qualifica come tali i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.

La stessa nota spese in formato analogico può essere considerata un documento originale non unico in base alle precisazioni fornite dalla R.M. 161/E/2008, secondo la quale, se si utilizza una modalità analitica di rimborso spese ai dipendenti ed insieme alla nota spese sono conservati i documenti giustificativi della stessa, la nota può rientrare nel novero dei documenti analogici originali non unici, qualora sia possibile ricostruirne il contenuto attraverso la combinazione dei predetti documenti giustificativi e dei dati risultanti dalla contabilità.

Pertanto, il processo di conservazione elettronica dei giustificativi allegati alle note spese dei trasfertisti è correttamente perfezionato, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 4 del D.M. 17.6.2014, senza necessità che un pubblico ufficiale attesti, ai sensi del co. 2 del citato art. 4, la conformità all’originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico.

L’Agenzia sottolinea anche che se il giustificativo allegato alla nota spese non consente di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, allora lo stesso ha natura di documento analogico originale unico, la cui conservazione sostitutiva necessita dell’intervento del pubblico ufficiale.

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Come calcolare il costo del lavoro

Elementi fondamentali per determinare il costo del lavoro sono :

  • Retribuzione Contrattuale: paga base, indennità di contingenza (se non conglobata nella paga base), EDR, indennità Funzione Quadro, 2 scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, festività ed altre indennità particolari di settore (segnalate nella tab.).
  • T.f.r.: per la rivalutazione è stato considerato un accantonamento medio (importo rimasto in azienda e/o versato al fondo tesoreria INPS) di € 8.000,00 (€ 26.000,00 per i dirigenti); il coefficiente di rivalutazione utilizzato è del 2%.
  • Assenteismo: stimato in  percentuali specifiche per malattia, permessi, infortuni e  maternità
  • Oneri: contributi Inps e gestione autonoma (Ex Enpals, Inpgi, ecc.) relativi al settore di appartenenza; premio Inail medio in funzione dell’attività (aliquota media di tariffa secondo quanto stabilito dal D.M. 27 febbraio 2019) più incidenza per danno biologico ; oneri contrattuali conosciuti (esempio contributi a Fondi pensione); oneri vari aziendali fissati in misura del 1,50%; Irap; contributo al Fondo Residuale pari a 0,33% (aziende con più di 15 dipendenti senza CIG/CIGS).

Le ore lavorabili per il calcolo del costo sono così determinate: ore teoriche annue meno ore per ferie, permessi, festività e assenteismo .

Sulla base di questi elementi è possibile quindi determinare, a seconda del CCNL applicato :

Costo giornaliero : costo orario per numero delle ore annue diviso il numero dei giorni lavorabili;
Costo mensile : costo orario per numero ore annue diviso 12;
Costo annuo : costo orario per numero ore annue lavorabili.

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Assegni familiari :nuovi adempimenti per i l datore di lavoro

Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l’INPS ha comunicato che dal 1° aprile 2019 sono cambiate le modalità di presentazione delle domande di assegno al nucleo familiare e vengono introdotti nuovi adempimenti per i datori di lavoro.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo non possono essere più presentate al datore di lavoro, ma devono essere presentate esclusivamente all’INPS in modalità telematica.

E’ l’INPS quindi a definire il diritto e la misura della prestazione individuando gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare del richiedente e del reddito conseguito dallo stesso.

I canali per la presentazione della domanda di ANF diventano quindi esclusivamente i seguenti:

WEB, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio è disponibile dal 1° aprile 2019;
patronati e intermediari dell’Istituto.
NOTA BENE
Le domanda di ANF da parte di lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continua ad essere presentata al datore di lavoro con il Modello ANF/DIP cartaceo.
Autorizzazione agli assegni

Le nuove modalità di presentazione della domanda non fanno venir meno, nei casi previsti, l’obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione tramite procedura telematica “Autorizzazione ANF”.

Dal 1° aprile 2019 però, in caso di accoglimento, il cittadino non riceve più il provvedimento di autorizzazione, ma l’Istituto procede direttamente all’istruttoria della domanda.

In caso di reiezione il cittadino continua invece a ricevere il relativo provvedimento (Modello ANF58).

Gli adempimenti del datore di lavoro o dei suoi intermediari sono quindi i seguenti :

  • prendere visione nell’apposita applicazione messa a disposizione dall’Istituto nel Cassetto Previdenziale Aziende degli importi calcolati dall’Istituto (operativa dal 1° aprile 2019);
    – calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente nel periodo di riferimento;
    – erogare gli importi della prestazione;
    – provvedere al conguaglio con le denunce mensili Uniemens.

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