Novità per il regime forfettario nel 2020

Nel 2020 il regime forfettario cambia ancora : la Legge di Bilancio introduce nuovi limiti e requisiti per i titolari di partita IVA intenzionati ad applicare l’imposta sostitutiva Irpef del 15% o 5%.

Dal 1° gennaio 2020 non potranno inoltre beneficiare della flat tax i titolari di partita IVA che hanno sostenuto spese per compensi a dipendenti e collaboratori superiori a 20.000 euro ed i dipendenti ed i pensionati che hanno percepito redditi superiori a 30.000 euro nell’anno precedente.

Il limite di 30.000 euro relativo ai redditi da dipendente o assimilato non si applica ai lavoratori dimessi o licenziati: in tal caso, sarà libero l’accesso al regime forfettario.

Nessuna modifica per il limite di compensi o ricavi da considerare: la soglia massima per l’accesso o permanenza nel forfettario è fissata a 65.000 euro. Restano immutati anche i coefficienti di redditività, suddivisi in base al codice ATECO attribuito all’attività esercitata.

Novità per i titolari di partita IVA forfettari anche con il Fisco digitale: lo scontrino elettronico diviene obbligatorio per le partite IVA minori, mentre resta facoltativa la fatturazione elettronica. In realtà è stato previsto un regime premiale: per le partite IVA che si avvalgono della fattura elettronica : i termini di accertamento verranno ridotti di un anno, cioè quattro anni invece dei cinque previsti per la maggior parte dei casi.
In sintesi per i forfettari la fatturazione elettronica è consigliata, ma facoltativa.

In sintesi , per le partite IVA fino a 65.000 euro, l’accesso alla tassazione agevolata del 15% sarà subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:
• spese per il personale dipendente e per lavoro accessorio non superiore a 20.000 euro lordi;
• conseguimento di redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni non superiori a 30.000 euro.
La Legge di Bilancio 2020 non reintroduce il limite relativo ai beni strumentali,

 

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Cuneo fiscale : come si calcola

Image of three business people working at meeting

Si può definire il cuneo fiscale la somma delle imposte e dei contributi (dirette, indirette contributi previdenziali) che pesano sul costo del lavoro, sia per quanto riguarda i datori di lavoro, sia per quanto riguarda i dipendenti (e i liberi professionisti). Il cuneo fiscale è praticamente la differenza tra quanto un dipendente costa all’azienda e quanto lo stesso dipendente incassa, netto, in busta paga.

In Italia, secondo alcuni dati, il cuneo fiscale e contributivo è pari al 46% . Del totale delle imposte e dei contributi sociali che gravano sul costo del lavoro, il 25,4% è a carico del datori di lavoro, il 20,6% a carico del lavoratore.

Per il calcolo si prendono in considerazione tutte le tasse dirette, indirette e i contributi previdenziali che lavoratori e datori di lavoro devono versare nelle casse dell’erario.

La sua importanza è dovuta al fatto che rappresenta un chiaro ed inequivocabile indice della somma di tutte le tasse che pesano sul costo complessivo del lavoro (comprendendo sia il committente che chi esegue la prestazione).

Per spiegarlo in maniera ancor più semplice, il cuneo fiscale è la differenza tra la retribuzione lorda versata dal datore di lavoro e lo stipendio netto incassato dal dipendente.

Cuneo fiscale e cuneo previdenziale

La differenza sostanziale tra le due tipologie sta tutta nella differenza di tributo che sia andrà a versare:

Da una parte c’è il cuneo fiscale ovvero l’insieme delle tasse dirette ed indirette che costituiscono la fiscalità generale e che sono necessarie per finanziare la così detta spesa pubblica (infrastrutture, scuola, sicurezza, ecc).

Dall’altra c’è invece il cuneo previdenziale ovvero i contributi previdenziali che sono indispensabili per sostenere i sistemi pensionistici obbligatori e che vengono restituiti ai lavoratori sotto forma di servizi pubblici. Si può affermare che il cuneo previdenziale nel costo del lavoro, rappresenti una spesa a sostegno dei diritti dei lavoratori.

Ogni anno le finanziarie prevedono novità e correttivi per cercare di limitare l’impatto del cuneo fiscali.

Rimodulare gli “80 euro” introdotti dal governo Renzi che diventerebbero detrazioni fiscali da estendere ai lavoratori con reddito annuo fino a 35mila euro è ad esempio  l’ipotesi su cui il ministero dell’Economia, stanno lavorando nella manovra di bilancio 202o al fine di ridurre il cuneo fiscale a esclusivo vantaggio dei lavoratori .

 

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Corrispettivi telematici : novità da luglio 2019

L’obbligo di memorizzare elettronicamente e poi trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri vengono effettuati mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati : i registratori telematici.

Tali Registratori, al momento della chiusura giornaliera, generano un file in formato xml, lo sigillano elettronicamente e lo trasmettono telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, con l’osservanza delle regole riportate nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento citato.

La trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (art. 2, co. 6-ter, D.Lgs. 127/2015), restando fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva.

Per i soggetti che operano con un numero pari ad almeno tre punti cassa per singolo punto vendita è possibile, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 3 delle specifiche tecniche allegate al Provv. 99297/2019, effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei singoli punti cassa mediante un unico «punto di raccolta» (si tratta di un RT – detto Server RT – presente nei medesimi locali, collegato ai singoli punti cassa).

In alternativa all’utilizzo di RT è possibile assolvere all’obbligo in parola mediante l’utilizzo di una procedura web, fruibile anche da apparecchi mobili, messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti nell’area riservata (portale Fatture e Corrispettivi) del sito dell’Agenzia delle Entrate .

L’obbligo dei corrispettivi telematici è posto in capo a tutti i soggetti passivi Iva che esercitano attività di cui all’art. 22, D.P.R. 633/1972 (di seguito anche solo commercio al minuto), per i quali l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente.

L’obbligo è adempiuto dai soggetti che esercitano dette attività, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi certificavano le operazioni mediante l’utilizzo di misuratori fiscali (emittenti scontrini fiscali) ovvero mediante ricevuta fiscale (R.M. 8.5.2019, n. 47/E e Ag. Entrate, Risposta ad interpello 14.5.2019, n. 147).

L’adempimento di cui si tratta (previsto dall’art. 2 del medesimo D.Lgs.) non riguarda i soli soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Pertanto, devono provvedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi anche i soggetti non residenti che si sono identificati in Italia a norma dell’art. 35-ter, D.P.R. 633/1972 o che hanno nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, sempre che esercitino una delle attività previste dall’art. 22 citato;
Riguarda infatti anche i soggetti esonerati dall’emissione della fatturazione elettronica (art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015), purché rientranti tra i commercianti al minuto, come i soggetti in regime di vantaggio (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011), i soggetti in regime forfetario (art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014), i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2, L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000.

Dall’ 1.7.2019 l’obbligo in parola è posto in capo ai commercianti al minuto che, nel 2018, hanno realizzato un volume d’affari superiore a € 400.000. Con la R.M. 8.5.2019, n. 47/E e la Risposta ad interpello 26.6.2019, n. 209 è stato chiarito che per verificare l’eventuale superamento della soglia di esonero occorre considerare il volume d’affari (art. 20, D.P.R. 633/1972; rigo VE50 del modello Iva 2019) riferito al complesso delle attività svolte dal soggetto passivo, e non soltanto quelle riconducibili all’art. 22, D.P.R. 633/1972.

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