Come rivalutare il TFR

Il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto (Tfr) matura alla cessazione del rapporto.

Per far sì che l’effettivo valore reale del TFR non venga alterato nel tempo, ogni anno sulla quota accantonata si applica un tasso di rivalutazione.

Questo è pari ad un tasso fisso dell’1,5%, al quale si aggiunge una quota variabile pari al 75% dell’aumento dell’inflazione certificato a dicembre dall’Istat rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Dal momento che il tasso dell’1,5% è annuale, questo va rapportato al numero di mesi trascorsi dall’inizio dell’anno.

Per aprile 2018, ad esempio, l’aliquota di rivalutazione è così composta :

0,500000% = Quota fissa 4/12 dell’1,5%

0,445104% = 75% dell’aumento in percentuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie degli operai e impiegati del mese di aprile 2018 (101,7) rispetto al mese di dicembre 2017

0,945104820104% = Totale

1,00945104 = Montante

Tale coefficiente è utilizzato per:

  • determinare il costo della rivalutazione al mese di aprile 2018 del Fondo per il trattamento di fine rapporto (Tfr) al 31 dicembre 2017 da imputare nella contabilità industriale;
  • rivalutare il Tfr al 31 dicembre 2017 da corrispondere ai lavoratori il cui rapporto è cessato nel periodo 15 aprile 2018-14 maggio 2018.

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Detrazioni fiscali solo con pagamenti tracciati

A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2021 sarà possibile effettuare la detrazione del 19% solo per le spese “tracciabili” e cioè pagate con carte di credito, bancomat, bonifici bancari o postali e assegni.
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:
– Interessi passivi mutui prima casa
– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
– Spese mediche
– Veterinarie
– Funebri
– Frequenza scuole e università
– Assicurazioni rischio morte
– Erogazioni liberali
– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
– Affitti studenti universitari
– Canoni abitazione principale
– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

L’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili non è previsto per i farmaci, i dispositivi medici o le protesi e per le spese mediche presso strutture pubbliche e quelle private “convenzionate” con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre sarà requisito di validità per le strutture private non convenzionate .
Le spese e detrazioni con tracciabilità saranno già caricate nella pre-compilata inviata dall’Agenzia delle Entrate.

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Detrazione IVA a fine anno

La regola generale per il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati, prevede che tale diritto sorga nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioe’ nel momento in cui il cedente diventa debitore verso l’Erario di quella Iva) e sia esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 , il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva acquisti è determinato dall’esigibilità dell’imposta, individuata dal momento di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).

Il contribuente per poter detrarre l’Iva deve annotare nel Registro acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Questa regola generale non vale per le fatture d’acquisto a cavallo dell’anno.

E’ fondamentale quindi procedere ad analizzare le fatture di dicembre 2019 / gennaio 2020 distinguendo tra:
• fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
• fatture datate dicembre 2019 ricevute nel mese di gennaio 2020, che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
• fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 (ad es. causa ferie di Capodanno): per tali fatture, salvo che vengano aggiunte al dicembre, è possibile detrarre l’Iva ma solo nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, annotandole in apposito sezionale.
• fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: l’Iva sarebbe persa, salvo la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa.

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