Astensione dal lavoro per donazione

Donazione di sangue e permessi

I dipendenti che donano gratuitamente il proprio sangue, nella misura minima di 250 grammi, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato per l’operazione di prelievo del sangue o, mancando tale riferimento, dall’ora in cui risulta effettuato il prelievo in base alle risultanze del certificato medico. Il prelievo deve essere effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, un centro trasfusionale o un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati .

Qualora il lavoratore si sia recato al centro per donare il sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non possa essere effettuata o venga effettuata solo parzialmente, il medico dovrà rilasciare al lavoratore un certificato, con l’indicazione del giorno e dell’ora, attestante la mancata o parziale donazione (art. 7 D.M. 8.4.1968). In tale ipotesi non è consentita la rivalsa dell’indennità nei confronti dell’INPS.

Obblighi lavoratore e datore di lavoro

Il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro :

– certificato del medico che ha effettuato il prelievo nel quale siano indicati: dati anagrafici del lavoratore e del suo documento d’identificazione; quantità del prelievo; giorno e ora del prelievo con gli estremi dell’autorizzazione del Ministero della sanità;

– dichiarazione attestante la gratuità della donazione, la fruizione del riposo, la riscossione dell’indennità e l’ammontare percepito.

I certificati medici e le dichiarazioni del lavoratore devono essere conservati per 10 anni negli atti dell’azienda.

Retribuzione e rimborso INPS

Il dipendente ha diritto alla normale retribuzione di fatto corrispondente alle ore non lavorate; essa viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro. Egli può invece non aver diritto ad alcuna retribuzione nel il caso della donazione effettuata di sabato in caso di settimana corta, o può avere titolo solamente a una retribuzione inferiore a quella giornaliera nel caso del lavoratore che si assenta per la donazione nella giornata prima del termine dell’orario di lavoro.  La retribuzione fissa mensile, quindicinale o settimanale è trasformata in retribuzione giornaliera utilizzando, rispettivamente, il divisore 26, 13 e 6 (22, 11 e 5 in caso di settimana corta). La donazione di sangue effettuata durante un periodo di sospensione per cassa integrazione guadagni dà comunque diritto alla relativa indennità, che prevale, quindi, sull’integrazione salariale.

Ai datori di lavoro spetta il rimborso delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per le ore non lavorate nella giornata di donazione. I datori di lavori tenuti alla denuncia contributiva devono porre a conguaglio la retribuzione spettante per le ore non lavorate nella giornata di donazione e dovranno conservare la documentazione fornita dai lavoratori (dichiarazione del lavoratore e certificazione del centro trasfusionale), provvedendo mensilmente a trasmettere all’INPS l’elenco delle retribuzioni per donazioni di sangue anche parziali (inidoneità alla donazione).

 

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Riposi giornalieri e maternità

Tutela genitori

Nell’ambito delle tutele garantite ai genitori del bambino il legislatore ha previsto, oltre alle astensioni per maternità (obbligatoria e facoltativa) anche dei riposi giornalieri ( artt. 39 – 44 D.Lgs. 151/2001 ). Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino , due periodi di riposo , anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore . I periodi di riposo equivalgono a un’ora ciascuno e sono considerati ore di lavoro agli effetti della durata e della retribuzione. Alla lavoratrice spetta il diritto a uscire dall’azienda. Il diritto spetta anche in caso di adozione entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia (art. 45, D.Lgs. 151/2001).

Periodi di riposo per il padre

Anche il padre può usufruire dei periodi di riposo: 1) qualora i figli sono affidati solamente a lui ; 2) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga ; 3) qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (p.e. lavoratrice autonoma); 4) in caso di morte o di grave infermità della madre.

E’ riconosciuto al lavoratore padre il diritto a fruire dei congedi previsti dall’art. 40, lett. c, D.Lgs. 151/2001 anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo .

A seguito del nuovo orientamento anche l’INPS (circ. 112/2009) e l’INPDAP (nota 13.10.2011 n. 23) riconoscono al padre lavoratore dipendente il diritto di poter fruire dei riposi giornalieri Nelle ipotesi in cui la madre sia casalinga non deve essere presentata la documentazione che attesti l’impossibilità di occuparsi del figlio. L’agevolazione spetta anche in caso di parto plurimo (anche durante i 3 mesi dopo il parto). Per disciplinare il periodo transitorio l’INPS chiariva che qualora non sia ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute.

Il padre lavoratore dipendente che abbia invece fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia oltre i 3 mesi dopo il parto ed entro l’anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed all’INPS la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri. Per regolarizzare i periodi pregressi dovrà essere utilizzata la procedura Uniemens (fino a “dicembre 2009” tramite modello DM10/V ed Emens).

Permessi e sanzionabilità del datore di lavoro

Il diritto di fruire dei riposi ha natura di diritto potestativo, inteso quest’ultimo quale situazione giuridica soggettiva consistente nell’attribuzione di un potere alla lavoratrice madre cui corrisponde dal lato del datore una posizione giuridica passiva di soggezione e non di obbligo. Il datore deve consentire alla madre la fruizione dei permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta. La lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto, fruendo dei riposi.

Nell’ipotesi in cui decida di esercitarlo e il datore di lavoro non le consenta il godimento dei periodi di riposo troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria. Diversamente, qualora la lavoratrice madre presenti una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze non usufruisca degli stessi per alcune giornate, non sembra ravvisabile la violazione dell’art. 39 T.U. e di conseguenza non potrà trovare applicazione la misura sanzionatoria ad essa collegata .

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Conguaglio e criterio di cassa allargato

 

Il calcolo del conguaglio

L’art 23, comma 3, del DPR n. 600/1973, regolamenta le modalità di calcolo del conguaglio sia di fine anno che di fine rapporto. Tale articolo stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti in ciascun periodo di paga, tenendo conto delle:

  • detrazioni per carichi di famiglia e delle “Altre detrazioni” (articoli 12 e 13 del TUIR);
  •  detrazioni eventualmente spettanti per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, (articolo 15 del TUIR);
  • l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno.

Sempre in sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro attribuisca le detrazioni d’imposta previste dalle lettere c) ed f) dello stesso articolo 15 del TUIR (spese sanitarie e premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni), per erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

 Valori percepiti entro il 12 gennaio

In sede di conguaglio di fine anno, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa “allargato”, in quanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono.

Poiché la norma sopra citata è obbligatoria per tutti i soggetti che erogano redditi di lavoro dipendente, il versamento delle ritenute afferenti i redditi corrisposti entro il 12 gennaio 2020 e relativi all’anno 2019, dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2020 utilizzando l’ordinario codice tributo 1001.

Si ricorda, tuttavia che tale principio di carattere del tutto generale non vale nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, entro la fine del mese di dicembre, l’acconto per tale mese, mentre corrisponda il saldo entro i primi giorni del mese di gennaio dell’anno successivo (2020).

Ai fini del conguaglio di fine anno, la norma sopra evidenziata permette, infatti, di considerare come se fossero state corrisposte nel mese di dicembre somme riferite all’anno precedente che, in realtà, sono state corrisposte nei primi 12 giorni dell’anno, ma non permette il rinvio del versamento dell’IRPEF relativamente a somme effettivamente erogate nel mese di dicembre.

Pertanto, nell’ipotesi in cui, entro la fine del mese di dicembre, venga corrisposto l’acconto della retribuzione relativa a tale mese, mentre il saldo venga pagato entro il 12 gennaio, al fine di non ritardare il versamento dell’imposta relativa all’acconto, occorre effettuare il versamento dell’intera imposta relativa a tale retribuzione, considerata nel suo complesso, entro il 16 gennaio 2020.

Reddito complessivo per il conguaglio fiscale

Per quanto riguarda l’individuazione del Reddito Complessivo da considerare ai fini della determinazione della fascia di reddito in cui il contribuente si deve inserire per verificare l’eventuale diritto alle detrazioni, si deve far riferimento alla circolare n. 15/E/2007 con la quale l’Agenzia ha fornito l’interpretazione che deve essere data all’articolo 51, comma 2, lett. h) del TUIR. In particolare è stato precisato che, ai fini che rilevano, il Reddito Complessivo da considerare è quello, determinato dall’articolo 51 del TUIR, comprendendo, quindi, anche il comma 2, lettera h) e di conseguenza al netto degli oneri deducibili “gestiti” dal datore di lavoro.

Detrazioni per carico di famiglia

L’articolo 12, comma 2 del TUIR stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché’ quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. A decorrere dal periodo d’imposta 2019 è inoltre previsto che per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.

Considerando che le detrazioni per carichi di famiglia vengono riconosciute in relazione al reddito complessivo posseduto, in merito alle modalità di determinazione del reddito per essere considerati fiscalmente a carico si ricorda che occorre porre particolare attenzione nell’ipotesi in cui il soggetto “potenzialmente” a carico possieda redditi di natura immobiliare soggetti ad IMU e, se locati, anche a cedolare secca sugli affitti in quanto le detrazioni in commento vengono riconosciute.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

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