I livelli del CCNL : il caso della piccola e media industria alimentare

I lavoratori dipendenti  della piccola e media industria alimentare.sono inquadrati in una classificazione unica di nove livelli, sulla base delle seguenti declaratorie:

8° Livello (ex operai)

Appartengono a questo livello:

– i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica;

– gli addetti al carico e scarico;

– i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice manovalanza, anche se svolti nei reparti di produzione o nei magazzini.

7° Livello (ex impiegati – ex operai)

Appartengono a questo livello:

– lavoratori che svolgono attività amministrative d’ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite;

– lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le normali regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;

– lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori;

– lavoratori addetti al processo produttivo, che passano dall’8° al 7° livello dopo 6 mesi di calendario di effettiva prestazione nell’8° livello.

6° Livello (ex impiegati – ex operati)

Appartengono a questo livello:

– i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d’ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;

– lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;

– lavoratori specializzati che, in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi, svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché i lavoratori specializzati che, avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione.

5° Livello (ex impiegati – ex operai – viaggiatori o piazzisti)

Appartengono a questo livello:

– i lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico od amministrativo interne od esterne, per l’esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa;

– i lavoratori altamente specializzati che, in condizione di autonomia operativa, svolgono attività per l’esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l’interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi;

– i viaggiatori o i piazzisti di 2° categoria, e cioè gli impiegati d’ordine, comunque denominati, assunti stabilmente dall’azienda con l’incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provvedano contemporaneamente alla loro diretta consegna.

4° Livello (ex impiegati – ex intermedi – ex operai)

Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del quinto livello:

– svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l’esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;

– guidano, controllano e coordinano, con autonomia nell’ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori;

– eseguono, con elevato grado di autonomia e con l’apporto di particolare competenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi;

– i lavoratori che, a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell’esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà di iniziativa, svolgono attività complesse di carattere tecnico e produttivo, conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi, con gli opportuni coordinamenti, le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina.

3° Livello (ex impiegati – ex intermedi – viaggiatori o piazzisti)

Appartengono a questo livello:

– i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri;

– i viaggiatori o i piazzisti di 1° categoria, e cioè gli impiegati di concetto, comunque denominati, assunti stabilmente da un’azienda con l’incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali hanno avuto l’incarico.

2° Livello (ex impiegati)

Appartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali.

1° Livello (ex impiegati)

Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 2° livello e una notevole esperienza, acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, sono preposti al coordinamento e al controllo delle attività di unità organizzative od operative di fondamentale importanza per l’azienda e di rilevante complessità ed articolazione. Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dalla dirigenza dell’azienda e dai quadri.

Livello Quadri

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive ai quali venga attribuita la qualifica di quadro e che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà di iniziativa, con ampia autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.

Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell’azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.

Gerarchicamente, il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell’azienda.

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Mansioni, qualifiche, categorie

All’atto della stipula del contratto di lavoro le parti sono tenute a individuare la prestazione che il lavoratore svolgerà in favore del datore di lavoro.

I criteri per individuare la prestazione offerti dal legislatore sono tre: le  mansioni, le qualifiche e le categorie.

Si tratta di un sistema di classificazione del personale basato su tre diversi livelli, che operano come contenitori: si passa dal più grande (le categorie legali) passando al successivo (qualifiche contrattuali) per arrivare all’ultimo livello, quello che identifica i compiti concretamente svolti dal dipendente (mansioni).

Le categorie legali

La categoria sono individuate dal  codice civile (art. 2095), sono quattro:

Dirigenti;
Quadri;
Impiegati;
Operai.
La figura del dirigente si caratterizza per essere generalmente preposto alla gestione dell’intera azienda o, per le realtà più strutturate, ad un ramo autonomo di essa, rispondendo unicamente all’organo amministrativo e/o al legale rappresentante.

I quadri si collocano tra i dirigenti e gli impiegati, ma ad essi si applica la disciplina prevista per questi ultimi a meno che il contratto collettivo applicato non disponga diversamente.  A differenza degli impiegati, tuttavia, i quadri svolgono con continuità delle funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali,.

Con il termine impiegati si intendono quei dipendenti che svolgono la loro attività in collaborazione con datore di lavoro, dirigenti e quadri, esclusa ogni prestazione di semplice manodopera.

Gli operai infine collaborano nell’attività d’impresa svolgendo compiti generalmente di tipo manuale ed esecutivo.

Le qualifiche contrattuali

La qualifica contrattuale è  da intendersi come un insieme di mansioni tra loro accumunate dal medesimo livello di specializzazione, responsabilità e difficoltà del ruolo ricoperto.

Si definiscono “contrattuali” perché sono individuate dai singoli contratti collettivi, che ad ogni qualifica fanno corrispondere un determinato trattamento economico (si parla a tal proposito di livelli retributivi). Quindi il CCNL attribuisce ai dipendenti con una particolare qualifica, diversi possibili  livelli retributivi, ognuno con un diverso trattamento economico:

Le mansioni

Le mansione identificano l’insieme dei compiti affidati al dipendente, quindi identifica cosa in concreto fa il dipendente.

Analizziamo un esempio in cui il dipendente (con applicazione del CCNL Metalmeccanici – Industria) venga assunto per ricoprire la mansione di “addetto ufficio acquisti” con funzioni di mera attuazione delle direttive del responsabile dell’ufficio. Il soggetto ha già un’esperienza pregressa nel ruolo di 3 anni.

In considerazione di quanto detto, la sua classificazione sarebbe:

Categoria legale : “impiegato”;
Qualifica contrattuale CCNL Metalmeccanica – Industria : “impiegato d’ordine”;
Mansione : “addetto ufficio acquisti”;
Livello retributivo 3 con retribuzione lorda mensile di euro

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CCNL : classificazione del personale

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All’atto dell’assunzione il datore di lavoro assegna al dipendente un determinato ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale, identificato con categoria, qualifica, mansioni, da cui discendono tutta una serie di conseguenze economiche e normative. La retribuzione è diversa a seconda dei compiti affidati al dipendente.

A tal fine è necessario un sistema di classificazione del personale basato su diversi livelli.

Analizziamo un esempio relativo ad alcuni livelli

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla produzione in serie di abbigliamento

8° Livello

Declaratoria

Appartiene a questo livello con qualifica di quadro il personale con funzioni direttive, il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.

A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento ed il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità ed importanza per il perseguimento degli obiettivi dell’impresa.

A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l’impresa per l’elevato livello, ampiezza e natura dei compiti.

Nota a verbale

Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190. Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.

7° Livello

Declaratoria

Appartiene a questo livello con qualifica di impiegato il personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell’imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa ed autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell’attività aziendale.

Esemplificazioni

– Responsabile del servizio amministrazione e/o finanza

– Responsabile del servizio del personale, selezione, formazione e gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali

– Responsabile della produzione, anche di unità operative autonome

– Product manager (responsabile del servizio progettazione e industrializzazione del prodotto)

– Responsabile del servizio commerciale

– Responsabile del servizio EDP

– Responsabile del servizio qualità di prodotto e/o processo

– Responsabile del magazzino totalmente automatizzato

6° Livello

Declaratoria

Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l’attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell’attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.

Esemplificazioni

– Capo ufficio contabilità

– Capo ufficio controllo di gestione

– Capo ufficio acquisti e/o vendite, cui può essere richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera

– Capo ufficio amministrazione del personale

– Capo ufficio programmazione della produzione

– Brand manager (capo ufficio progettazione e industrializzazione del prodotto, con riferimento a singole linee di prodotto)

– Capo ufficio gestione e coordinamento delle produzioni decentrate (outsourcing)

– Capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti

– Capo ufficio marketing

– Analista EDP

– Capo laboratorio di analisi chimiche, chimico/fisiche

– Gestore di strutture di vendita medie (di cui all’art. 4, lett. e) del D.Lgs. n. 114/1998) o superiori con funzioni di coordinamento e guida di altro personale e ruolo decisionale anche in ordine all’assortimento dei capi e alle politiche di vendita al pubblico

Declaratorie ed esemplificazioni per i dipendenti addetti all’industria abbigliamento tradizionale, informale e sportivo – camicerie – biancheria personale e da casa – confezioni in pelle e succedanei – divise ed abiti da lavoro – corsetteria – cravatte, sciarpe e foulards – accessori dell’abbigliamento – oggetti cuciti in genere – bottoni ed articoli affini

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