Il tirocinio nel CCNL

Il CCNL può prevedere regole specifiche per i tirocini, definendo condizioni dei tirocinanti, periodi di riferimento, periodi di prova.

Analizziamo un esempio

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della piccola e media industria della panificazione

Al fine di agevolarne l’inserimento nelle realtà produttive, i lavoratori:

– privi di esperienza professionale specifica;

ovvero

– che risultino disoccupati da almeno 12 mesi od occupati in attività occasionali;

potranno essere inquadrati:

a) nell’8° livello:

– fino a 18 mesi di effettivo servizio, qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti nel 7° livello;
– fino a 24 mesi di effettivo servizio, qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti nel 6° livello;

b) nel 7° livello:

– fino a 27 mesi di effettivo servizio qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti nel 5° livello;

c) nel 6° livello:

– fino a 30 mesi di effettivo servizio qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti in livelli superiori al 5°.

Per i lavoratori di cui al presente articolo:

– il periodo di prova è di 40 giorni di effettivo servizio per i lavoratori di cui al precedente punto a) e 90 giorni di effettivo servizio per i lavoratori di cui ai precedenti punti b) e c), proporzionalmente prolungato in caso di part-time;

– per la durata del tirocinio, la retribuzione è composta unicamente dagli elementi previsti dal presente C.C.N.L per 14 mensilità, con esclusione di ogni altra eventuale voce retributiva a qualsiasi livello di contrattazione definita;

– per la durata del tirocinio, non si applica quanto previsto dall’art. 18 (Classificazione del personale).

A tali lavoratori:

– verranno comunque corrisposte quelle maggiorazioni ed indennità connesse alle modalità di svolgimento delle prestazioni;
– verrà fornita una formazione teorico-pratica di complessive 20 ore, che favorisca il conseguimento della prevista professionalità.

Per la maturazione degli istituti contrattuali, che fanno riferimento all’anzianità di servizio, il periodo di tirocinio è considerato utile trascorso il 50% dello stesso.

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, valgono le norme di legge e del presente contratto nazionale di lavoro, ivi compresi i termini di preavviso previsti per gli altri lavoratori del livello finale del tirocinante.

Nota a verbale

Nel periodo di effettiva prestazione, per quanto attiene il presente articolo, le parti hanno voluto ricomprendere solo i periodi utilizzati di ferie, festività e ROL nonché gli infortuni sul lavoro e le certificazioni di malattia complessivamente non superiori a 30 giorni di calendario.

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Il periodo di prova secondo il CCNL

Il periodo di prova è un intervallo di tempo, previsto nel c.d. patto di prova contenuto per iscritto nel contratto di lavoro, in cui datore e lavoratore verificano la reciproca convenienza alla conclusione del rapporto di lavoro definitivo.

Si tratta di un istituto giuridico disciplinato dall’art. 2096 del Codice Civile che lo definisce come assunzione in prova del prestatore di lavoro.

La durata della prova è stabilita generalmente dai contratti collettivi nazionali e varia a seconda della qualifica e delle mansioni da ricoprire.

Analizziamo un esempio

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della piccola e media industria della panificazione

L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore

Livelli

Giorni

Quadri, 1° e 2°

130

3°, 4° e 5°

90

40

35

30

L’apposizione del periodo di prova è priva di effetto se non risulta da atto scritto.

In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.

Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo.

Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente.

Periodo di prova per il settore panificazione industriale

Livello

Durata

1° e 2°

90 giornate di lavoro effettivo

A e 3 B

60 giornate di lavoro effettivo

45 giornate di lavoro effettivo

5° e 6°

30 giornate di lavoro effettivo

CCNL : regole per l’assunzione

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Uno degli elementi normati dai CCNL riguarda le modalità e le specifiche per l’assunzione :

Analizziamo un esempio

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della piccola e media industria della panificazione

All’atto dell’assunzione l’azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:

– la località alla quale è destinato;
– la data di decorrenza dell’assunzione;
– la durata del rapporto di lavoro, l’orario di lavoro e la sua distribuzione settimanale;
– il livello professionale cui viene assegnato;
– il periodo di prova eventualmente pattuito;
– la qualifica;
– la retribuzione;
– il numero di matricola;
– tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

Per i viaggiatori e piazzisti dovranno inoltre essere precisati i compiti e la zona di competenza.

All’atto della assunzione il lavoratore dovrà consegnare, oltre agli altri documenti richiesti dalle leggi in vigore, anche i seguenti:

1) documento di identificazione rilasciato dall’Autorità competente;
2) libretto di lavoro, se in possesso del lavoratore;
3) documenti delle assicurazioni sociali obbligatorie per invalidità, vecchiaia, tubercolosi e superstiti;
4) la documentazione relativa alla corresponsione degli assegni familiari, qualora ne abbia diritto;
5) il certificato di attribuzione del numero di codice fiscale.

La ditta potrà, inoltre, chiedere altri documenti che ritenga utili in relazione alle mansioni cui il lavoratore e assegnato (es.: certificato penale per i viaggiatori o piazzisti, cassieri, ecc.).

All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà altresì notificare alla ditta:

– la sua residenza;
– l’eventuale diverso domicilio.

Il lavoratore è tenuto a comunicare anche le eventuali successive variazioni.

All’atto dell’assunzione l’azienda consegnerà al lavoratore il modulo di adesione al FONDAPI e la nota informativa.

In caso di prima assunzione in azienda che applica il presente C.C.N.L., al lavoratore sarà fornita una copia del C.C.N.L.

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