CCNL : le ferie

Le modalità per fruire delle ferie sono normalmente normate in dettaglio nel’ambito del CCNL

Analizziamo un esempio

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore degli stabilimenti balneari (Confcommercio)

Periodo di ferie

(1) Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nelle misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.

(2) Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui all’art. 107, le giornate non più festive agli effetti civili di cui all’art. 108, conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.

 Regolamentazione ferie

(1) Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l’eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato.

(2) Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.

(3) Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell’ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.

(4) L’epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.

Trattamento economico durante le ferie

(1) Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente Contratto.

(2) Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnategli.

(3) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 208 e 260.

(4) Resta salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine, all’art. 73.

(5) Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio.

(6) Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.

(7) Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.

(8) L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.

(9) Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

Prolungamento delle ferie

(1) Per i casi di prolungamento delle ferie o sospensione dell’attività aziendale previsti per le aziende alberghiere e per i campeggi, si rinvia alla disciplina contenuta nella parte speciale del presente Contratto rispettivamente agli artt. 204 e 255.

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Festività e lavoro festivo nel CCNL

S

Il CCNL normalmente prevede specifici articoli dedicati a inquadrare le festività e il lavoro festivo

Analizziamo un esempio

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore degli stabilimenti balneari (Confcommercio)

Festività

CCNL : il delegato d’azienda

Il CCNL applicato alla singola azienda può prevedere norma specifiche anche in relazione all figura del delegato d’azienda.

Analizziamo un esempio :

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese della manutenzione del verde

Delegato d’azienda

Nelle aziende che occupano più di cinque lavoratori sarà eletto un delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

Nelle aziende che occupano più di settantacinque lavoratori, nelle quali non siano state costituite le rappresentanze sindacali unitarie (vedi Protocollo allegato …), sarà eletto un secondo delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

I delegati dovranno essere eletti dai lavoratori e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato ovvero determinato.

La durata del rapporto di lavoro del lavoratore a tempo determinato eletto delegato d’azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.

Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 42 del presente contratto.

All’elezione del delegato si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.

Il delegato eletto dovrà comunicare la sua elezione alla direzione aziendale e, per conoscenza, alle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto. La comunicazione potrà essere effettuata anche dalla organizzazione sindacale cui il lavoratore eletto appartiene.

Il delegato ha i seguenti compiti:

a) vigilare e intervenire presso la direzione aziendale per l’esatta applicazione del contratto collettivo di lavoro e della legislazione sociale;

b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore;

c) svolgere il ruolo negoziale aziendale.

Dichiarazione a verbale

Le delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato d’azienda, che l’elezione dello stesso sia comunicata al datore di lavoro immediatamente.

Tutela del delegato d’azienda

Il delegato d’azienda non può essere licenziato o trasferito dall’azienda in cui è stato eletto, né colpito da misure disciplinari e/o da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l’attività sindacale svolta.

Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l’esame e l’intesa delle organizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che con il termine trasferimento sono fatti salvi i “comandi di servizio”.

Riunioni in azienda

I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di tredici ore annue regolarmente retribuite.

Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro, ovvero dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e aventi rappresentanza in azienda.

Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Per le aziende ove sono state costituite le rappresentanze sindacali unitarie si rinvia all’apposito protocollo (vedi allegato …).

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