Nuova periodicità per l’esterometro

L’art. 16, co. 1-bis, D.L. 124/2019, introdotto dalla legge di conversione, modifica i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (cd. esterometro) prevedendo che, la trasmissione telematica dei dati in parola debba avvenire, per le fatture emesse e ricevute a partire dall’1.1.2020con cadenza trimestrale ovvero entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione del documento (per le operazioni attive), ovvero di registrazione della fattura, con riferimento alla data di liquidazione dell’Iva a credito (per le operazioni passive).

Le scadenze previste per l’esterometro per il 2020

saranno le seguenti:

  • 30.4.2020, per le operazioni transfrontaliere relative al primo trimestre;
  • 31.7.2020, per le operazioni transfrontaliere relative al secondo trimestre;
  • 2.11.2020 (in quanto il 31 ottobre cade di sabato), per le operazioni transfrontaliere relative al terzo trimestre;
  • 1.2.2021 (in quanto il 31 gennaio cade di domenica), per le operazioni transfrontaliere relative al quarto trimestre.

La comunicazione delle operazioni del primo trimestre 2020 scadrà il prossimo 30.4.2020.

Ai fini dell’inserimento dei dati, anche per la comunicazione trimestrale, è da ritenersi confermato il criterio della data di emissione (per le operazioni attive) e di registrazione del documento (per le operazioni passive).

La modifica ha eliminato la discrasia esistente con riferimento al termine di presentazione della comunicazione (mensile sino al 31.12.2019) e alle modalità di determinazione della soglia massima della sanzione prevista in caso di omissione della stessa (trimestrale): l’art. 11, co. 2-quater, D.Lgs. 471/1997, prevede, infatti, l’irrogazione di una sanzione pari a due euro per ogni fattura, entro il limite di € 1.000 «per ciascun trimestre», in caso di omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere.

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Doveri dei lavoratori nel CCNL

Alcuni contratti collettivi possono prevedere in maniera specifica i doveri dei lavoratori , particolari comportamenti da assumere, specifici divieti.

Analizziamo un ‘esempio.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore degli stabilimenti balneari (Confcommercio)

Doveri del lavoratore

(1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attività, ed in particolare:

a) osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze;

b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;

c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda;

d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell’Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8 del regio decreto legge 13 novembre 1924 n. 1825;

e) usare modi cortesi con il pubblico;

f) non ritornare nei locali dell’impresa e trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;

g) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Divieto di accettazione per mance

(1) Le mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà essere punito dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 118.

Consegne e rotture

(1) Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per il lavoro. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale, conservarlo ed usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando trattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.

(2) II personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale non potrà rifiutarsi.

(3) In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili ed infrangibili è dovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento nella misura da stabilirsi negli Accordi Integrativi territoriali.

(4) Nessuna trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo dal datore di lavoro. Le trattenute saranno effettuate posteriormente all’accertamento del danno.

Risarcimento del danno

(1) In caso di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio delle sanzioni contrattuali e di legge, il personale è tenuto all’immediato risarcimento del danno, e per questo il datore di lavoro ha facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sulle somme che dovessero essere dovute all’interessato a qualsiasi titolo.

(2) In caso di furto a opera di terzi il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’azienda, dimostrando di aver usato la normale diligenza nella custodia ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.

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Sanzioni disciplinari nel CCNL

Normalmente i CCNL prevedono riferimenti specifici per l’applicazione delle sanzioni disciplinari.

Analizziamo un esempio.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore degli stabilimenti balneari (Confcommercio)

 Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravita con:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

e) multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.

(2) Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.

(3) La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.

(4) La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l’azienda abbia acquisito conoscenza dell’infrazione e delle relative circostanze.

(5) Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

(6) L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.

(7) Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:

a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;

d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;

e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;

f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.

(8) II rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze.

(9) Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravita potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.

(10) L’importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca sociale da stabilirsi.

(11) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

(12) Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’art. 7, comma 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

(13) Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all’impresa nei limiti ad esso imputabili.

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