Nuove modifiche all’utilizzo del contante

Il Decreto fiscale 2020 introduce modifiche finalizzate a ridurre il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il divieto all’utilizzo del contante per operazioni che superano un dato importo viene considerato una delle misure di contrasto ulteriori rispetto agli obblighi di adeguata verifica della clientela che devono essere eseguiti da intermediari bancari e finanziari e altri operatori finanziari e non, individuati dall’art. 3, del D.Lgs. n. 231 del 2007, ai fini della segnalazione delle operazioni sospette.

Come misura ulteriore, rispetto alla segnalazione delle operazioni sospette, si prevede il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a una certa soglia. Tale soglia, prevista anche per le attività svolte dai cambiavalute con i clienti, è stata portata a 3.000 euro dalla L. n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) mentre, in precedenza, il D.L. n. 201 del 2011 aveva ridotto il limite a 1.000 euro (il precedente limite per i cambia valute, previsto dal D.Lgs. n. 169 del 2012, era di 2.500 euro).

Il generale divieto di utilizzo del contante oltre un certo valore soglia è accompagnato da specifiche deroghe applicabili agli operatori del settore del commercio al minuto e del turismo, i cui operatori possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro in contanti, utilizzando un’apposita procedura.

Un’ulteriore deroga riguarda il servizio di money transfer (rimessa di denaro), per il quale la soglia è invece fissata a 1.000 euro, dall’art. 49, co. 2, del D.Lgs. n. 231 del 2007.

Alla luce delle modifiche in esame, tale valore è destinato essere ricompreso nella norma generale, non potendosi più configurare, a partire dal 2022, una fattispecie derogatoria rispetto alla soglia di 1.000 euro che sarà applicabile a tutte le operazioni.

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Termini per la consegna della certificazione unica 2020

La CU 2020 va inviata dal sostituto di imposta all’agenzia delle Entrate entro la scadenza del 9 marzo 2019 (essendo il 7 marzo 2020 sabato).

Il termine di presentazione del modello dei sostituti d’imposta 770 e di trasmissione in via telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Modello 730/2020) è più ampio e coincide con il 2 novembre 2020 (considerato che il 31 ottobre 2020 è sabato).

Il flusso, che va presentato esclusivamente per via telematica, può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998.

Modalità e termine di consegna della CU 2020

La Certificazione Unica (modello sintetico) va rilasciata in duplice copia al percettore di redditi di lavoro dipendente o autonomo o di provvigioni o ancora redditi diversi entro il 31 marzo 2020 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

Tale documento può essere consegnato in due modalità:

  • cartacea (obbligatoria nell’ipotesi degli eredi o dipendenti che hanno cessato il rapporto, facoltativa negli altri casi) da parte del datore di lavoro o recandosi presso gli sportelli territoriali dell’Inps, dell’ex Enpals o ex Inpdap per i pensionati oppure rivolgendosi ai Caf in modo gratuito o ad altri professionisti abilitati o ancora recandosi presso un ufficio postale e facendone richiesta allo sportello Amico;
  • telematica, se il sostituto si accerta che il destinatario ha gli strumenti tecnici necessari per riceverlo e stamparlo, andando sul portale ufficiale dell’Inps seguendo la procedura automatica e inserendo il proprio codice fiscale e il codice identificativo PIN oppure via mail (Rm 145/E/2006).

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Novità nella certificazione unica 2020

Il modello di Certificazione Unica 2020 (cd. CU 2020), con le relative istruzioni di compilazione, completo del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT, in relazione al periodo di imposta 2019, è stato approvato con il provvedimento agenzia delle Entrate 15 gennaio 2020, prot. n. 8932.

I sostituti di imposta devono trasmettere, in via telematica, all’agenzia delle Entrate, entro il 9 marzo 2020 (termine così posticipato in quanto il giorno 7 marzo cade di sabato) le Certificazioni che includono redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata e devono rilasciarle in duplice copia al percipiente entro il 31 marzo 2020.

La trasmissione delle Certificazioni contenenti redditi di diversa natura può avvenire entro la scadenza del termine di invio del Modello 770/2020

(2 novembre 2020, termine così posticipato in quanto il giorno 31 ottobre cade di sabato).

Novità nella Certificazione Unica 2020

Il modello di Certificazione Unica 2020, con le relative istruzioni di compilazione, completo del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT, da presentare in relazione al periodo di imposta 2019, è stato approvato con il provvedimento agenzia delle Entrate 15 gennaio 2020, prot. n. 8932 (Comunicato stampa 15 gennaio 2020). Sono previsti due modelli di Certificazione Unica: l’ordinario e il sintetico.

Fra le principali novità del modello CU 2020, rispetto al modello dell’anno precedente, si possono dettagliare come di seguito esposto:

  • nelle annotazioni figurano nuovi codici dedicati ai sostituti d’imposta incaricati dai lavoratori dipendenti, subordinati o assimilati, di effettuare per loro conto i versamenti delle ritenute e delle trattenute, in precedenza sospesi a causa degli eventi calamitosi del Centro Italia, da effettuare senza sanzioni né interessi entro il 15 gennaio 2020 oppure in forma rateizzata fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 15 gennaio 2020;
  • trova esposizione la detrazione Irpef, non goduta nel 2019 per incapienza, sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza e difesa in costanza di servizio nel 2019, che ha percepito nel 2018 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.000 euro;
  • appositi spazi sono destinati ai premi di risultato relativi ad anni precedenti;
  • sono indicati i benefit relativi ad anni precedenti, qualora l’anno di effettuazione dell’opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincida con il periodo d’imposta in cui i benefit sono erogati;
  • viene evidenziata la detassazione Irpef del TFS ex articolo 24 del Dl 4/2019, conv. con modif. con la legge 26/2019, attraverso la riduzione dell’aliquota dell’imposta, che è determinata in misura variabile a seconda del momento in cui il trattamento di fine servizio viene corrisposto rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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