Mensilità supplementari : 13° e 14°

Le mensilità supplementari sono regolate dal CCNL e consistono nella generalità dei casi nella tredicesima e nella quattordicesima mensilità. Sono considerabili come elementi di retribuzione differita.

I contratti collettivi dettano disciplina e modalità di calcolo delle mensilità supplementari specificando, altresì, gli elementi retributivi da considerare nel calcolo.

Come si calcola la tredicesima ?

La maturazione della tredicesima avviene per i mesi di servizio prestati. In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno o di assenze che non maturano la tredicesima mensilità, la quota della mensilità spettante è proporzionata al servizio prestato e, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera mese intero solo se è almeno pari a 15 giorni.

La retribuzione da prendere a riferimento per calcolare la mensilità aggiuntiva è generalmente quelle del mese di dicembre ovvero quella del mese di cessazione del rapporto di lavoro

Nel calcolo della tredicesima vanno conteggiati solo gli elementi aventi natura retributiva ed i caratteri dell’obbligatorietà, della continuità e della determinatezza. Normalmente rientrano nel computo della tredicesima mensilità:
– la paga conglobata;
– gli scatti di anzianità;
– il superminimo;
– l’indennità di mansione;
– le provvigioni;
– l’indennità sostitutiva di mensa.

Cosa è la quattordicesima ?

Alcuni contratti collettivi prevedono l’erogazione di un’ulteriore mensilità normalmente denominata “quattordicesima”. E’ quindi la contrattazione collettiva a stabilire l’entità della retribuzione a cui commisurare la quattordicesima, la maturazione ed momento in cui va erogata.
Le mensilità supplementari concorrono a formare il reddito imponibile ai fini contributivi e ai fini fiscali ma le stesse non vengono cumulate con l’imponibile del periodo di paga in cui vengono erogate e l’imposta va determinata applicando le aliquote in vigore nel mese di erogazione.

Esempio di tredicesima da CCNL

Commercio (Federdat – Consil) CCNL 6.6.2018
Tredicesima mensilità
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell’anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda.
Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

Esempio di quattordicesima da CCNL

Nettezza urbana (aziende municipalizzate) – CCNL

Mensilità aggiuntive
Quattordicesima mensilità
1. L’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione dell’inizio del periodo delle ferie estive ed, in ogni caso, non oltre il 30 giugno, una 14ª mensilità di importo pari alla retribuzione globale in vigore all’1 giugno, con esclusione dell’indennità integrativa mensile di cui all’art. 32, lett. L) e dell’E.D.R. di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992.
2. Il periodo di maturazione della 14ª mensilità è stabilito tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il suddetto periodo, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della 14a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
3. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.

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Divisore orario e giornaliero

Le voci della retribuzione sono fissate dai CCNL in misura mensile per cui può essere necessario convertire gli importi mensili in valori giornalieri ed orari.

Cosa è il divisore orario e giornaliero ?

La conversione per il calcolo della retribuzione da applicare ai vari istituti contrattuali si effettua dividendo la retribuzione mensile prevista dai CCNL per i divisori giornalieri e orari previsti dalla stessa CCNL. Generalmente essi sono pari a 22 (in caso di settimana corta = 52/12 x 5) e 26 (in caso di settimana lunga = 52/12 x 6) per il calcolo della retribuzione giornaliera e 173 per il calcolo della retribuzione oraria, ma non tutti i contratti dispongono nella stessa maniera

Esempi di  divisore orario e giornaliero da CCNL

Agenzie di sicurezza sussidiaria non armata – Federpol CCNL 

Divisore orario e giornaliero

La quota oraria della retribuzione sia normale che di fatto si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale “173”, per il personale a 40 ore settimanali; “196” per il personale a 45 ore settimanali; “200” per il personale a 46 ore settimanali.

La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per “26”.

Commercio – Confcommercio CCNL

Quota giornaliera della retribuzione

Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile determinato ai sensi dell’art. 86, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 211

Artigianato (settori vari) – Federdat/Consil CCNL

Divisori contrattuali

Il divisore della retribuzione mensile è 173 (per lavoro a squadre con orario settimanale di 36 ore, il divisore è 156).

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Comunicazione UNILAV

Trasmissione modello Unilav

Con la trasmissione del modello Unilav i datori di lavoro, pubblici e privati di qualsiasi settore, adempiono all’obbligo di comunicazione di una serie di eventi che riguardano il proprio personale:

Assunzioni (qualsiasi tipologia di rapporto con obbligo invio Unilav);
Proroghe di contratti “a scadenza” (contratti a termine, lavoro a chiamata, tirocini, collaborazioni coordinate e continuative);
Trasformazioni (da contratto a termine a tempo indeterminato, da part-time a full time e viceversa, distacchi, trasferimenti ecc.);
Cessazioni di rapporti di lavoro (come dimissioni e licenziamenti);
Con una sola trasmissione telematica, il datore assolve contemporaneamente agli obblighi di comunicazione nei confronti di una serie di enti (per fini diversi), come:

INPS, per funzioni di previdenza e assistenza sociale in favore dei dipendenti;
INAIL, per l’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali;
Ispettorato Nazionale del Lavoro per l’attività di vigilanza sulla corretta costituzione dei rapporti di lavoro.

Termini invio Unilav

Le assunzioni devono essere comunicate entro le ore 24 del giorno che precede quello di instaurazione del rapporto (salvo casi particolari);
Proroghe, trasformazioni, cessazioni, distacchi, trasformazioni ecc. entro i 5 giorni successivi all’evento.
Il servizio telematico da utilizzare per l’invio del modello Unilav non è lo stesso per tutto il territorio nazionale, ma varia da regione a regione. L’azienda deve inviare il modello al servizio messo a disposizione dalla regione in cui è ubicata la sede di lavoro.

Compilazione modello Unilav

La compilazione del modello Unilav può avvenire:

  • Direttamente online sul sito messo a disposizione dalla regione o provincia autonoma di competenza in base alla sede di lavoro;
  • Utilizzando un apposito programma informatico installato sul pc diverso a seconda della regione o provincia autonoma di competenza.

Dati trasmessi con l’Unilav

Con il modello Unilav si comunicano :

Dati identificativi dell’azienda e del legale rappresentante;
Dati anagrafici del lavoratore (se extracomunitario nel modello dovranno essere indicati gli estremi del titolo di soggiorno in corso di validità ad esempio il passaporto);
Tipologia di comunicazione (assunzione, proroga, cessazione, trasformazione che comprende anche distacco e trasferimento del dipendente);
Data di inizio del rapporto;
” fine rapporto (da indicare nelle comunicazioni di cessazione);
” scadenza (per i rapporti a tempo determinato, lavoro a chiamata a tempo determinato, tirocini, co.co.co. e altri contratti “a scadenza”);
Qualifica ISTAT da individuarsi sulla base della mansione attribuita;
CCNL applicato e livello di inquadramento (per i lavoratori dipendenti);
Orario di lavoro (per i lavoratori dipendenti);
Eventuali agevolazioni legate all’assunzione;
Compenso lordo complessivo;
Codice identificativo dell’azienda presso l’INPS (cosiddetta “matricola INPS”);
Codice identificativo dell’azienda presso l’INAIL (cosiddetta “PAT INAIL”).
Tipo di contratto attivato,

Soggetti abilitati all’invio  Unilav

Sono abilitati all’invio  Unilav :

Datori di lavoro;
Consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, ragionieri e periti commerciali;
Agenzie per il lavoro;
Agenzie di somministrazione;
Servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese anche in forma cooperativa;
Il soggetto che ospita un tirocinante;
Il preponente di un contratto di agenzia.

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