Spese di rappresentanza in contabilità

Rientrano nelle spese di rappresentanza  tutti i costi sostenuti con finalità promozionali o di pubbliche relazioni .

Ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, si considerano spese di rappresentanza quelle inerenti all’attività svolta, che siano:
effettivamente sostenute e documentate;
relative ad erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Fondamentale è che  il sostenimento della spesa  risponda comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza e che la spesa non sia collegata ad una controprestazione (criterio della gratuità).

È necessario che le spese di rappresentanza siano sostenute in riferimento ai clienti dell’impresa, includendo in tale definizione sia coloro che concorrono direttamente alla produzione di reddito dell’impresa, clienti effettivi, che quelli potenziali, cioè interessati all’impresa dal punto di vista commerciale.

Detraibilità IVA per le spese di rappresentanza

Ai fini Iva, l’articolo 19-bis.1, lett. h) del D.P.R. 633/1972 prevede l’indetraibilità oggettiva delle spese di rappresentanza così come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50.

Quindi non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50 euro.

Deducibilità reddito per le spese di rappresentanza

Il Decreto Legislativo n. 147/2015 in merito all’importo massimo che è possibile dedurre dal reddito.
Intervenendo su quanto previsto dal comma 2 dell’art. 108 del Tuir, ha previsto i seguenti limiti di detraibilità per imprese e società:

– 1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica fino a euro 10 milioni;
– 0,6% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
– 0,4% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 50 milioni;
Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono deducibili dal reddito di impresa senza considerare il meccanismo del plafond di deducibilità dell’articolo 108, comma 2, Tuir (omaggi).
Le spese di rappresentanza sostenute dai professionisti sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Spese alberghiere e spese di rappresentanza

Le spese sostenute per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande che configurano spese di rappresentanza, devono essere assoggettate:

– in via preliminare, alla specifica disciplina prevista dall’articolo 109, comma 5, Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (deducibilità nei limiti del 75%);
– successivamente, alla disciplina di cui all’articolo 108, comma 2, Tuir, ai sensi del quale l’importo delle predette spese, ridotto al 75%, deve essere sommato all’importo delle altre spese di rappresentanza. L’ammontare così ottenuto è deducibile entro il limite del plafond.

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Normale retribuzione

Il concetto di normale retribuzione può essere definito in maniera differente dai diversi contratti collettivi

Cosa è la normale retribuzione ?

Esempi di normale retribuzione nei CCNL

Pulizia e multiservizi (Conflavoro-Confsal) CCNL

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

  1. a) paga base nazionale;
  2. b) eventuali E.D.R., terzi elementi e trattamenti integrativi;
  3. c) eventuali scatti di merito o di professionalizzazione;
  4. d) eventuale premialità di risultato;
  5. e) altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.

Agenzie di sicurezza sussidiaria non armata – Federpol CCNL 

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
– paga base nazionale conglobata;
– terzi elementi;
– rateo di tredicesima mensilità, se concordato col collaboratore;
– indennità di funzioni direttive per il quadro;
– scatti di anzianità maturati;
– eventuali assegni “ad personam” e/o superminimi di merito e/o collettivi;
– premio aziendale di produttività;
– altre voci derivanti dalla contrattazione collettiva.
Qualora l’azienda stabilisca un superminimo di merito individuale superiore allo scatto relativo all’aumento annuale contrattuale o allo scatto di anzianità prevista durante il periodo di dipendenza del lavoratore, tale superminimo integrerà anche gli scatti intercorrenti nel periodo in oggetto.

Commercio – Confcommercio CCNL 

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 205;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

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Riduzione orario lavoro

L’accordo Governo-Parti sociali del 1983 ha riconosciuto il diritto dei lavoratori ad una riduzione dell’orario di lavoro su base annua al fine di realizzare regimi di orario di lavoro più corrispondenti alle esigenze produttive e garantire al lavoratore una maggiore flessibilità degli orari aziendali.

Cosa sono i ROL ?

La riduzione dell’orario di lavoro è stata recepita nei contratti collettivi e, benché l’accordo Governo-Parti sociali del 1983 prevedesse una riduzione di 40 ore su base annua, si riscontrano anche contratti collettivi che hanno previsto riduzioni superiori.

La riduzione dell’orario di lavoro è stabilita dalla contrattazione collettiva che, a sua volta, affida generalmente alla contrattazione aziendale la disciplina dell’utilizzazione della suddetta riduzione che può essere fruita:

– individualmente, in tal caso le ore di riduzione vengono considerate come monte ore di permessi retribuiti da godere anche a gruppi di quattro o otto ore ciascuno, previa richiesta del singolo lavoratore;

– collettivamente, in tal caso si ha una riduzione dell’orario giornaliero o settimanale per tutti i lavoratori.

Esempi di ROL

CCNL Commercio

56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti;
72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti.

I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell’anno successivo. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 26.2.2011, le suddette ore di permesso verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 2 anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dall’assunzione

CCNL Metalmecanici

13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite). Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della 39° ora e 32 ore in sostituzione delle festività abolite.

Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dall’ 1.1.2002 (dall ‘ 1.1.2000 per gli addetti al settore siderurgico), un permesso annuo retribuito di 8 ore.

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