Assunzione per ragioni sostitutive

Si parla di assunzione sostituiva, collegata nei modi e nei tempi all’evento stesso che ha causato l’assenza del dipendente, allorquando il datore di lavoro si trovi a dover sostituire un lavoratore temporaneamente assente, al fine di mantenere i livelli di produttività standard e contemporaneamente non intensificare eccessivamente l’attività svolta dagli altri lavoratori in forza.

Per soddisfare l’esigenza di coprire la posizione di un altro lavoratore temporaneamente assente, il datore di lavoro può adibire un lavoratore a mansioni superiori, riconoscendogli il corrispondente trattamento economico. In tal caso l’assegnazione a mansioni superiori perdura sino al rientro del lavoratore sostituito e la promozione automatica è sempre esclusa

Occorre ricordare che è sempre vietato ricorre ad una nuova assunzione per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
Nel caso di sostituzione per maternità, come nel caso di sostituzione per malattia, non è necessario che il datore di lavoro individui il limite temporale dell’assunzione con l’indicazione di una specifica data: tale limite ,infatti, è direttamente individuato in ragione dei motivi che hanno reso necessaria la sostituzione e coincide quindi con il rientro del lavoratore sostituito.

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Split payment abolito per i professionisti

Il c.d. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87 del 12.07.2018 , entrato in vigore dal 14.07.2018) è intervenuto con l’abolizione dello split payment per i professionisti che effettuano prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Lo split payment è un particolare meccanismo in base al quale, in caso di operazioni effettuate nei confronti di una Pubblica Amministrazione da parte di soggetti privati titolari di partita IVA, questiincassino l’importo della fattura al netto dell’IVA, che viene poi versata dall’ente pubblico direttamente all’Erario.
Con le modifiche apportate alla norma dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017(Manovra Correttiva 2017), la disciplina era stata poi estesa (per le fatture emesse dal 1° luglio 2017) anche ai professionisti, prima esclusi.

L’art. 12 del Decreto Dignità, facendo un passo indietro nel passato, ha ora stabilito che le disposizioni di cui all’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 relative alla disciplina del cosiddetto “split payment”, non si applicano più ai compensi per prestazioni di servizi rese alla Pubblica Amministrazione da parte dei professionisti assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ex art. 25, D.P.R. n. 600/1973.

La novità prevista dal Decreto Dignità si applica “alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore” del decreto, pertanto la nuova esclusione dalla disciplina dello split payment per i professionisti si applica alle
operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14.07.2018.

 

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Detraibilità IVA auto per gli agenti di commercio

 

Il riconoscimento della strumentalità dell’auto consente loro, in linea generale, la piena detraibilità dell’Iva sull’acquisto dell’auto e sugli altri componenti negativi.
Come indicato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la n°34/e 2003, per effetto di tale “strumentalità” il Legislatore non ha previsto nei confronti di Agenti e rappresentanti di commercio i limiti alla possibilità di detrarre l’imposta assolta sugli acquisti (o su spese di manutenzione in genere, carburanti, lubrificanti) di autovetture, che sono stati invece adottati nei confronti della generalità degli altri soggetti IVA.

Le autovetture utilizzate dagli agenti di commercio sono, infatti, essenziali allo svolgimento delle attività in discussione, considerato che l’oggetto di queste ultime si concretizza, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 2, della Legge 3 maggio 1985, n. 204, regolamentatrice del settore, nella promozione della “conclusione di contratti in una o più zone determinate”, sulla base di un incarico stabile da parte di una o più imprese, circostanza che rende gli operatori interessati soggetti a continui spostamenti sul territorio”.

Se i predetti beni o servizi sono utilizzati anche per fini privati, o comunque estranei all’oggetto dell’attività, la detrazione non è ammessa, come previsto dall’art. 19, quarto comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, per la quota riferibile ai suddetti utilizzi, individuata secondo criteri oggettivi.

Per l’agente che possiede una sola auto impiegata sia per l’attività sia per altri fini, dunque siamo in presenza di un utilizzo promiscuo, è necessario individuare una quota di indetraibilità riconducibile all’uso personale secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (vedi art.19 comma 4 D.P.R. 633/1972); nessuna indicazione è stata fornita dall’Amministrazione Finanziaria circa i criteri oggettivi da considerare.

 

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