Congedo di paternità : novità 2018

L’attenzione del Legislatore si è progressivamente concentrata sul ruolo del padre lavoratore, con la duplice finalità di estendere le tutele previste in ambito di genitorialità e di agevolare il reinserimento lavorativo della madre.
A decorrere dal 2018 entrano in vigore le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 a favore dei padri lavoratori dipendenti. Le novità riguardano, in particolare, la durata del congedo obbligatorio, nonché la reintroduzione della
possibilità di astensione dal lavoro in sostituzione della madre lavoratrice.

Il lavoratore è tenuto ad inviare comunicazione scritta al datore di lavoro, indicando i giorni per i quali intende fruire del congedo obbligatorio o facoltativo, con un preavviso di almeno 15 giorni.
Per l’anno 2018, il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di quattro giorni, da godersi anche in via non continuativa.
Egli inoltre ha facoltà di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso, ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.
Il congedo obbligatorio del padre rappresenta un diritto autonomo e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo
obbligatorio. In corrispondenza della fruizione del congedo è riconosciuta al padre lavoratore dipendente un’indennità a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

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Assegno familiare : redditi e importi

 

L’assegno familiare  è un sostegno economico che spetta a coloro che percepiscono pensione da lavoro dipendente, indennità di mobilità, disoccupazione o cassa integrazione guadagni, collaboratori domestici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, purché non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L’ammontare degli assegni viene calcolato in base alla composizione e al reddito complessivo del nucleo familiare sulla base delle tabelle che l’INPS pubblica annualmente e che restano in vigore dal primo giorno di luglio all’ultimo giorno di giugno dell’anno seguente.

Il reddito da considerare ai fini dell’ammontare dell’assegno familiare è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario dei figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione.
L’importo dell’assegno varia in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno dall’INPS.

Come requisito viene richiesto che il nucleo familiare sia composto da più persone e che il reddito complessivo sia inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato o da reddito derivante dalle attività di lavoro parasubordinato.

Sono esclusi dalla determinazione del reddito di riferimento:
− Arretrati di Integrazione salariale;
− TFR;
− ANF e Assegni Familiari;
− Pensioni di Guerra e indennità accessorie;
− Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva;
− Indennità di accompagnamento di ogni tipo;
− Rendite vitalizie Inail;
− Assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato.
L’assegno è pagato direttamente dall’INPS secondo la modalità scelta dall’interessato nel modello di domanda

 

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Premi produzione e tassazione agevolata

La Legge n. 208/2015 ha reintrodotto la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% le somme:
– erogate a titolo di premi di produttività;
– erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;
nel limite massimo complessivo lordo di € 3.000,00 (aumentato ad € 4.000,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Quindi i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, che nel periodo d’imposta hanno percepito compensi a titolo di premi di risultato, devono dichiarare detti compensi percepiti nel quadro RC del Modello Redditi 2018 .
La tassazione agevolata consiste in un’imposta sostitutiva del 10%.

 

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