Bilancio : Principio della competenza economica

L’ articolo 2423 bis Codice Civile dedicato ai “Principi di redazione del bilancio” prevede che nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato
d’esercizio. In attuazione di tale previsione, le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione nel conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio della
competenza.

Un esempio di correlazione tra costi e ricavi negli OIC riguarda la rilevazione di risconti. Ai sensi dell’OIC 18 “Ratei e risconti” l’iscrizione di risconti attivi comporta la rettifica di costi iscritti al
conto economico, al fine di correlarli a ricavi di competenza di esercizi futuri.

Un’altro esempio riguarda i “Crediti” : i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti
condizioni:
 il processo produttivo dei beni è stato completato;
 si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale
parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

Anche nella legislazione fiscale, il criterio per l’imputazione “a periodo” delle componenti reddituali dell’impresa è quello “di competenza”; pertanto, nella determinazione del reddito d’impresa l’imputazione delle operazioni e degli altri eventi che connotano la gestione aziendale avviene senza avere riguardo ai movimenti finanziari, salvo alcune eccezioni di cui si dirà nel prosieguo.

L’articolo 109, commi 3 e 4, del TUIR dispone che:

“I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico”;
di converso, “Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza”.

 

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Bilancio : Prospettiva della continuità aziendale

L’ articolo 2423 bis Codice Civile dedicato ai “Principi di redazione del bilancio” prevede che nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Occorre quindi tener conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito ed effettuare una valutazione
prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro.

Valutazione prospettica

Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a
concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

La continuità aziendale è il presupposto in base al quale nella redazione del bilancio, l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere
la propria attività in un prevedibile futuro, senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di porla in liquidazione o di cessare l’attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali.
Con l’asseverazione della continuità aziendale, si presume che un’impresa sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività. Ciò significa
che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

Mancanza presupposto della continuità aziendale

Nel caso in cui, viceversa, le prospettive future non permettano l’adozione del presupposto della continuità aziendale, risulta evidente che il bilancio d’impresa assumerà valori fondati su
considerazioni completamente diverse rispetto all’ipotesi di continuità aziendale: ad esempio, le immobilizzazioni, in ipotesi di continuità aziendale, sono valutate considerando la loro vita utile e
la recuperabilità mediante l’uso, mentre, in ipotesi di liquidazione, viene preso a riferimento il loro valore di realizzo.
Nel momento in cui l’impresa non è in grado di far fronte ai propri impegni senza porre in atto operazioni che esulano dalla normale attività di gestione, il presupposto di
continuità aziendale deve essere messo in discussione ed attentamente valutato.

In tal senso la valutazione che gli amministratori devono effettuare deriva da un processo che non comporta rilevazioni contabili, ma che spesso implica un’integrazione di informativa proveniente da diverse fonti qualitative e quantitative. Innumerevoli sono le cause che possono compromettere la continuità aziendale e in generale molteplici sono i fattori che generano la cosiddetta “crisi aziendale”, segnale che la “continuità aziendale” può essere compromessa.
L’individuazione della mancanza del presupposto della continuità aziendale o la presenza di incertezze significative, in un ipotetico percorso di crisi aziendale, è spesso rinvenibile in eventi o
condizioni maturate e divenute irreversibili ben prima dell’effettivo manifestarsi del default. In tutti i casi, ovviamente, deve esistere un’incertezza significativa legata ad eventi che possano far
sorgere dei dubbi significativi riguardo alla continuità aziendale.

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Key Performance Indicators (KPI) per il processo “Manutenzione”

I Key Performance Indicators (KPI) sono una serie di indicatori quali/quantitativi che misurano i risultati aziendali conseguiti, con
riferimento ad aspetti fondamentali .
I KPI sono focalizzati principalmente sui processi gestionali.
Dal punto di vista dei KPI, il processo gestionale è un insieme di attività che, utilizzando tutta una serie di risorse, produce un output in risposta a seguito di input di richiesta di servizio.
Per impostare un sistema di controllo di gestione efficace occorrerebbe definire una serie di KPI per ogni processo significativo.
Meglio il KPI è scelto e misurato, migliore può essere il controllo dei miglioramenti e la regolazione degli obiettivi.

7 KPI utili per il pianificare, monitorare e migliorare il processo “Manutenzione”

• costi delle trasferte per manutenzione
• numero di interventi di manutenzione straordinaria per macchinario / anno
• numero di interventi di manutenzione straordinaria / numero di interventi di manutenzione ordinaria
• ore settimanali dedicate alla manutenzione
• tempo di risposta rispetto alla richiesta di intervento
• numero di chiamate
• costo degli interventi

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