Novità nella registrazione delle fatture di acquisto

Il comma 1, dell’articolo 25 del D.p.r. 633/1972 dispone che le fatture di acquisto debbano essere, in via preventiva, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione.
Pertanto, andranno attribuiti a ciascuna fattura:
– un numero di protocollo;
– un numero progressivo IVA;

Quando si registrano le fatture d’acquisto

Secondo il recente D.L. 50/2017, le fatture e le bollette doganali devono essere annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Queste disposizioni potrebbero portare alla situazione paradossale che, in relazione ad un acquisto effettuato nel dicembre 2017 la cui fattura perviene nel gennaio 2018 i termini siano:
– 30 aprile 2018 ai fini di esercitare il diritto alla detrazione (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2017);
– 30 aprile 2019 ai fini della registrazione della fattura (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2018).
Al fine di evitare questa situazione paradossale è opportuno considerare che la detrazione può essere operata solo nel periodo di esigibilità dell’imposta, pertanto le fatture di acquisto pervenute nell’anno successivo, ai fini della detrazione, andranno retro-annotate, come previsto dalla R.M. 202/2001.

Cosa è la fattura riepilogativa

Relativamente alle fatture di modesto importo, ovvero inferiori ad Euro 300 totali, è possibile effettuare una registrazione unitaria complessiva attraverso un documento riepilogativo entro il termine di 15 giorni dal mese di riferimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.p.r. 695/1996.
Nel documento riepilogativo andranno indicati:
– in numeri delle fatture a cui si riferisce;
– l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
– l’ammontare complessivo distinto per aliquota IVA applicata (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 80/E/2012).

Come si registrano le fatture d’acquisto

I dati rilevanti ai fini della registrazione sono:
– la data di emissione indicata dal fornitore;
– il numero progressivo attribuito dal contribuente al documento ricevuto;
– l’ammontare dell’imponibile distinto per aliquota;
– l’IVA corrispondente all’imponibile;
– la denominazione del fornitore;
Per le bollette doganali, invece del fornitore, va indicata la dogana dove è avvenuto lo sdoganamento delle merci.

Come si registra la scheda carburante

La documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione ha una disciplina che deroga dalle regole viste precedentemente. La disciplina è regolata dal D.M. 7 giugno 1977, poi aggiornato dal D.p.r. 444/1997, che prevede l’utilizzo delle c.d. “schede carburante”.
Pertanto, gli acquisti di carburante per autotrazione devono risultare da un’apposita scheda carburante redatta su di un modello predefinito:
– univoca per ogni veicolo;
– contenente i riferimenti del veicolo, la ditta, nome e cognome o ragione sociale ed il numero di partita IVA dell’utilizzatore.

> Specializzati in amministrazione con il corso in “Contabilità Aziendale”.

La registrazione delle fatture di vendita

 

Ai fini della disciplina IVA è prevista la tenuta di appositi registri nei quali è necessario annotare periodicamente le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, i registri nei quali rilevare le fatture sono il registro delle fatture emesse, c.d. “registro vendite”, ed il registro delle fatture ricevute, c.d. “registro acquisiti”.

Le fatture emesse devono essere registrate nel registro delle vendite seguendo l’ordine della loro emissione (e conseguente numerazione).

Cosa è la fattura riepilogativa

Le fatture emesse di importo inferiore ad Euro 300 nel corso di un mese o di un trimestre, possono essere registrate in un unico documento riepilogativo contenente:
– indicazione dei numeri delle fatture a cui si riferisce;
– distinzione secondo l’aliquota applicata dell’ammontare complessivo dell’imponibile e della relativa imposta;

Qual’è il termine di registrazione delle fatture emesse

Le fatture andranno registrate nei seguenti termini:
– fattura immediate: entro 15 giorni dalla data di emissione;
– fattura differita: entro il termine di emissione, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni desumibile dal documento di trasporto;
– commissionari: entro il termine di emissione (mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente)
– prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE non soggette ad IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del D.pr. 633/1972: entro il termine di emissione, ovvero il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi extra-UE: entro il termine di emissione, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

Come si registrano le fatture di vendita

I dati rilevanti ai fini della registrazione sono:
– il numero progressivo;
– la data di emissione;
– l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni distinte secondo l’aliquota applicata;
– l’ammontare dell’imposta, distinta in base all’aliquota;
– la ditta, la denominazione o ragione sociale dell’acquirente, o, in caso di autofattura, del cedente o prestatore;

Quando si registrano le fatture di vendita

Il comma 1, dell’articolo 23 del D.p.r. 633/1972 dispone che il contribuente debba registrare entro 15 giorni dalla data di emissione le fatture relative a tutte le operazioni attive compiute (imponibili, non imponibili ed esenti), nonché le autofatture, in ordine progressivo sulla base della data di emissione.
Un’eccezione rispetto a questa disposizione è data dalle fatture “differite”, ex articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto IVA, che devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni.

Devono inoltre essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione le operazioni relative a:
– prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in altro Paese UE non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale a sensi dell’articolo 7-ter del D.p.r. 633/1972.
Tali fatture possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– le fatture per prestazioni di servizi ad altri soggetti passivi IVA residenti in paesi extra-UE.

Qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per l’elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro SESSANTA GIORNI dalla data di effettuazione delle operazioni”

> Specializzati in amministrazione con il corso in “Contabilità Aziendale”.

Trattamento di Fine Rapporto : regole e calcoli

Cosa è il Trattamento di fine rapporto

Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore subordinato in tutti i casi di cessazione del rapporto.
E’ costituito da un accantonamento che matura dall’inizio del rapporto di lavoro e viene calcolato sugli elementi retributivi relativi a ciascun anno di servizio. Il TFR deve essere calcolato sulla retribuzione effettivamente erogata nell’anno e non sulle competenze maturate, ma non erogate (criterio di cassa). Rientrano in tale definizione tutti gli elementi retributivi corrisposti con continuità in relazione al rapporto di lavoro, compresi i valori in natura e con esclusione dei rimborsi spese, delle voci contraddistinte dall’occasionalità o dalla mera liberalità del datore di lavoro. La contrattazione collettiva può derogare a tale principio.

Come si calcola il TFR

Il TFR (ai sensi dell’art 2120 cc) è pari (per ciascun anno): Retribuzione utile / 13,5
Dall’importo ottenuto va detratto un contributo pari allo 0,50% dell’imponibile sociale dell’anno (tale contributo è destinato a finanziare il meccanismo dei adeguamento delle pensioni).L’importo degli accantonamenti annuali confluisce in un fondo individuale.All’importo accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente si applica la rivalutazione pari a:-1,5% in misura fissa annua;-75% dell’indice ISTAT maturato rispetto al dicembre dell’anno precedente.

Come è tassato il TFR

Il TFR va tassato con un sistema diverso da quello previsto per le retribuzioni ordinarie. Inoltre dall’1/01/2001 il regime di determinazione dell’imposta differisce a seconda del momento di maturazione del TFR, in particolare:
– l’importo accantonato fino al 31/12/2000 viene tassato su un imponibile ridotto di una deduzione annua forfettaria;
– l’importo accantonato dall’1/01/2001 viene tassato in modalità differenti a a seconda che il prelievo riguardi la parte retributiva (fondo) o la parte finanziaria (rivalutazione).

Richiesta anticipo del TFR

Il lavoratore ha diritto di chiedere un’anticipazione non superiore al 70% del TFR maturato solo se :
– il lavoratore abbia un’anzianità di servizio di almeno 8 anni;
– in caso di necessità di spese sanitarie, acquisto della prima casa abitazione;
– le richieste rientrino entro il limite annui del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

Destinazione del TFR

Ogni lavoratore, entro 6 mesi dall’assunzione, deve scegliere se destinare il TFR al finanziamento della previdenza complementare o lasciarlo in azienda.
Se la scelta non viene effettuata in modo esplicito, il TFR confluisce automaticamente nel fondo previsto dal contratto di lavoro.
Se si decide di lasciare il TFR in azienda questo mantiene tutte le sue attuali caratteristiche e, pertanto, restano uguali le modalità di rivalutazione, le possibilità di ottenere anticipazioni e le modalità di pagamento alla cessazione del rapporto di lavoro.

Specializzati in Amministrazione del Personale con il corso di formazione in “Paghe e Contributi”