Regime opzionale IRI

Dal 1° gennaio 2018 le imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria possono esercitare l’opzione per l’imposta sul reddito di impresa. L’applicazione di tale regime comporterà una tassazione proporzionale con aliquota al 24% con la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa le somme prelevate a carico degli utili o delle riserve di utili dall’imprenditore o dai soci. Tali somme saranno tassate secondo le ordinarie regole Irpef nella dichiarazione personale dei redditi dell’imprenditore e dei soci.

Quali sono i destinatari del regime IRI

I destinatari della nuova tassazione sono :
– le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, anche per opzione;
– le piccole società di capitali (articolo 116 del Tuir), ovvero
– le società a responsabilità limitata con un numero di soci non superiore a 10, o a 20 nel caso di società cooperativa, con ricavi annui non superiori a quelli previsti per l’applicazione degli studi di settore (5.164.569 euro).

Qual’ è il reddito assoggettato al regime IRI

Il reddito d’impresa da assoggettare ad aliquota proporzionale verrà determinato secondo le ordinarie regole di determinazione previste dal capo VI del Tuir, con la possibilità di dedurre dallo stesso le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) preleveranno a carico dell’utile o delle riserve di utili. Questi prelievi deducibili potranno essere effettuati nei limiti del reddito assoggettato a tassazione sostitutiva negli anni passati, al netto delle perdite residue. Le eventuali perdite d’impresa conseguite in regime Iri potranno essere riportate in avanti, senza limiti temporali, per essere utilizzate in compensazione dei redditi dei periodi di imposta successivi e per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.
L’opzione ha una durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. Deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione. L’opzione si effettua nella dichiarazione dei redditi modello Redditi riferita all’anno da cui parte il regime (per il quinquennio 2018-2013, opzione nel modello Redditi 2019).

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Lavoratori in trasferta e trasfertisti: aspetti contributivi e fiscali

Nella giurisprudenza la nozione di trasferta è caratterizzata:
⇒dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgerel’attività lavorativa;
⇒dalla “temporaneità” del mutamento del luogo di lavoro;
⇒dalla necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine diservizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza del consenso del lavoratore.
Sono considerati “trasferisti abituali”:
⇒i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente lapropria attività quasi interamente al di fuori dalla sede aziendale.
La trasferta, occasionale o abituale, è una situazione che rende di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto e altro) nell’interesse del datore di lavoro.

Indennità di trasferta con carattere risarcitorio o retributivo

Di conseguenza, è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che:

riguardi le spese sostenute dal lavoratore per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l’impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l’emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al Giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;

si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell’obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della “trasferta in senso proprio”, costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l’emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.

La sussistenza dell’indicata duplice componente restitutoria (quanto alle spese) e retributiva (quanto al maggior disagio della prestazione) della indennità di trasferta ha riflessi anche per la determinazione del relativo trattamento ai fini contributivi (e fiscali).

“Collegato fiscale” alla Legge di Bilancio 2017 e le trasferte

Il “Collegato fiscale” alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/16)  ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 51, comma 6, del TUIR.

Secondo il D.P.R. 22/12/1986 n. 917 : Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)
Comma 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
Comma 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all’articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

Secondo l’articolo 7-quinquies del D.L. n. 193/16, conv. dalla L. n. 225/16, l’articolo 51 deve essere inteso nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina stabilita dal comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a)la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede dilavoro;
b)lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità deldipendente;
c)la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativain luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione inmisura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recatoin trasferta e dove la stessa si è svolta.Ove manchi la contestuale esistenza di queste tre condizioni, non è applicabile il regime specifico dei “trasferisti”, ma è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5.

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I regimi contabili per il 2018

I soggetti che vogliono avviare un’attività nel 2018 devono scegliere quale regime contabile adottare in relazione alle loro caratteristiche soggettive ed in base alle caratteristiche e condizioni di convenienza previste dallo specifico regime .

Le opzioni tra cui scegliere nel 2018 sono:
-forfettario;
-semplificato;
-ordinario “non IRI”;
-ordinario “IRI”.

Regime contabile forfetario

Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di impresa, arti e professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio attività di presumere il possesso dei requisiti.
La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei seguenti requisiti :
1) abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.
2) abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari
3) il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

Regime contabile semplificato

A partire dal 1° gennaio 2017, questo regime invece di applicare il principio della competenza, applica un principio di cassa “mitigato”.
Questo regime è applicabile, ai sensi del nuovo articolo 18 del D.P.R. 600/1973, a:
-persone fisiche esercenti attività d’impresa ex art. 55, TUIR;
-imprese familiari / aziende coniugali;
-società di persone (snc / sas);
– società di armamento / società di fatto;
-enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata;
che non superino i limiti di ricavi di € 400.000 nel caso di erogazione di servizi o di € 700.000 per le altre attività.

A partire dal 2017 i contribuenti hanno 3 possibili alternative per l’adempimento degli obblighi contabili previsti da questo regime:
-tenuta, in aggiunta dei registri IVA, di due ulteriori registri nei quali annotare i ricavipercepiti e le spese sostenute;
-indicazione, nei registri IVA, dell’importo complessivo dei ricavi non incassati o deicosti non pagati;
-tenuta dei soli registri IVA, senza fornire alcuna indicazione in merito all’incasso opagamento dei componenti registrati. In questo caso vi sarà una presunzione diincasso del ricavo o di pagamento del costo nell’anno in cui il documento è registrato.Nel caso in cui si propendesse per questa alternativa sarà necessario effettuareun’opzione in sede di dichiarazione IVA che avrà durata triennale.

Regime contabile ordinario

Il regime ordinario è applicabile da tutte le tipologie di attività, a prescindere dall’importo dei ricavi conseguito.
Il regime ordinario comporta l’applicazione del principio della competenza economica e la tenuta di una serie di libri e registri contabili che si vanno ad aggiungere a quelli previsti per i soggetti semplificati. Infatti, tra l’altro, diventa obbligatoria la tenuta del libro giornale e del libro inventari.

Regime contabile ordinario I.R.I.

I soggetti che applicano il regime ordinario, anche in via opzionale, a partire dal 1° gennaio 2018 potranno esercitare la scelta per il regime dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (c.d. IRI). Dal punto di vista pratico questa opzione, prevista dall’articolo 55-bis del TUIR, comporta che gli utili conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa non prelavati dai soci saranno tassati con la stessa aliquota prevista per l’IRES, ovvero il 24%. Nel caso in cui vi siano dei prelevamenti, questi saranno assoggettati alla tassazione progressiva IRPEF del socio o dell’imprenditore individuale, all’atto del prelievo.

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