Come predisporre e inviare le fatture elettroniche

Per la predisposizione della Fattura elettronica in formato XML è possibile utilizzare:
– Una procedura web, utilizzabile accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia;
– un software scaricabile su PC (tale procedura può essere utilizzata anche senza essere connessi in rete);
– un’App per Tablet e Smartphone, denominata Fatturae, scaricabile dagli Store Android o Apple (per l’uso di tale procedura occorre disporre di una connessione in rete);
– un software privato

La trasmissione della fattura elettronica al S.d.I. può essere effettuata utilizzando:
– la propria PEC, inviando il file della fattura come allegato al messaggio PEC;
– un servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC;
– l’App Fatturae messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
– un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il S.d.I.

Lo stesso Sistema di interscambio , ricevuta la fattura elettronica, al netto dei controlli effettuati e salvo il corretto funzionamento del canale telematico del cliente/committente, recapita la fattura elettronica attraverso PEC o codice destinatario di 7 cifre legato all’attivazione di un canale telematico FTP o WEB-Service

Novità fatture emesse con la fatturazione elettronica

Con i nuovi obblighi riguardanti la fatturazione elettronica per i privati dal primo gennaio 2019, ci saranno alcune novità in tema di modalità di emissione delle fatture.

L’art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, attualmente in vigore e che resterà tale fino al 30 giugno 2019, prevede espressamente che “La fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6”.  Quindi se viene consegnata merce al cliente il 30 marzo, la fattura dovrà riportare l’indicazione della medesima data.

Secondo il vigente articolo quindi, fatte salve le ipotesi di fatturazione differita, la fattura deve essere emessa nel giorno di effettuazione dell’operazione (entro la mezzanotte, come precisato dalla prassi amministrativa).

Il D.L. n. 119/2018 prevede però periodo di sei mesi durante il quale eventuali ritardi nell’emissione del documento saranno tollerati dall’Agenzia delle entrate. Non sarà irrogata alcuna sanzione se la fattura, sia pure tardiva, sarà emessa entro il termine di liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata.

La nuova norma, che troverà applicazione dal primo luglio 2019, prevede che “La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”. Non vi è alcuna modifica della disciplina dell’esigibilità del tributo, che continua a coincidere con il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi del citato art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Qualora la data di emissione della fattura non coincida con il giorno di effettuazione dell’operazione, occorrerà indicare nel documento anche la data in cui è stata effettuata la cessione dei beni ovvero la data in cui è stato corrisposto, il tutto o in parte, il corrispettivo (così come peraltro stabilito dall’art. 226 della direttiva Iva). Considerato che le fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio si considerano emesse all’atto della trasmissione al sistema (indipendentemente dalla «data fattura» indicata nel corpo del documento), la modifica introduce un arco temporale di dieci giorni per trasmettere il file al Sdi.

 

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Novità per i contratti a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato è una tipologia contrattuale particolarmente utilizzata dalle imprese in quanto permette di avere la disponibilità di una risorsa umana a tempo pieno e per periodi limitati senza incorrere nel vincolo della subordinazione, che potrebbe riqualificare il lavoro come un normale contratto a tempo indeterminato.
Il Decreto Dignità ha introdotto nuove regole per il contratto a tempo determinato che, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, passerà da 36 a 24 mesi.
Nuova regola riguarda anche i rinnovi, che passano da 5 a 4 sempre nel rispetto dei 24 mesi di durata, e l’obbligo di indicare la causale nel caso di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi.

Il primo contratto, se inferiore all’anno, potrà essere quindi stipulato in forma libera mentre il rinnovo sarà ammesso soltanto con indicazione dei motivi alla base della necessità di prorogare il rapporto a termine.
Sono ammessi rinnovi solo in presenza delle seguenti esigenze :
– temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
– connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
– relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del Ministero del Lavoro delle politiche Sociali.

Tra le novità, finalizzate a disincentivare il ricorso a questa tipologia di contratti, vi è l’aumento del costo contributivo che l’impresa dovrà pagare, che sale dello 0,5% per ogni rinnovo a partire dal secondo.
Il limite di 24 mesi si applica al singolo contratto e anche per le successioni di contratti con pari livello e categoria intrattenuti con lo stesso datore di lavoro. I periodi interruzione tra un contratto e l’altro non si computano. Dopo i 24 mesi sarà possibile farne un altro per massimo 12 mesi ma si dovrà seguire una procedura particolare: ci si dovrà presentare presso la direzione territoriale del lavoro competente con il rappresentante sindacale ed il datore di lavoro dovrà motivare la sussistenza di particolari condizioni di esigenza, estranee all’ordinaria attività e non programmabili.

 

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