Procedure di assunzione : comunicazioni obbligatorie

I datori di lavoro sono tenuti alla assunzione diretta di tutti i lavoratori, tranne gli extracomunitari residenti all’estero, i disabili e i lavoratori da impiegare all’estero (art. 6 D.Lgs. n. 297/2002).

Dal 1° marzo 2008 tutte le comunicazioni obbligatorie devono essere effettuate in via telematica sulla base delle procedure indicate nel D.M. 30.10.2007. La comunicazione obbligatoria on line sostituisce tutte le altre comunicazioni obbligatorie inviate ad altri Enti:

– comunicazione INAIL ( art. 14 comma 2, d.lgs. 38/2000);

– comunicazione INPS dei datori di lavoro agricolo, (art. 1, comma 9, legge 11 marzo 2006 n. 81);

– comunicazione alla Prefettura dell’assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari, (art. 22, comma 7, del TU n. 286/1998, come modificato dalla l. 189/2002 e dal d.p.r. 39/1999);

– comunicazione all’ENPALS riguardante lavoratori dello spettacolo, (art. 9 d.p.r. 708 /1947);

– ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

 

Obbligo di comunicazione al centro per l’impiego

Effettuata l’assunzione il datore di lavoro (compresi quelli agricoli, gli enti Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni) dal 1° gennaio 2007 deve inviare al Centro provinciale per l’impiego del luogo in cui si svolge l’attività una comunicazione, contenente i seguenti dati, mediante il modello Unificato Lav entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti mediante documentazione avente data certa :

  1. a) i dati identificativi del datore di lavoro e della sede di lavoro;
  2. b) i dati identificativi del lavoratore;
  3. c) la data di assunzione e la data di cessazione;
  4. d) la tipologia di contratto di lavoro che regola il rapporto;
  5. e) la qualifica professionale assegnata al momento dell’assunzione;
  6. f) il trattamento economico e normativo.

 

La comunicazione di assunzione sostituisce, con decorrenza 11.1.2008, tutte le altre comunicazioni obbligatorie se effettuata on line dal momento che fino al 1° marzo 2008 non è obbligatoria e potrà avvenire con modello cartaceo con consegna a mano, tramite posta o fax. Le comunicazioni effettuate in modo tradizionale tuttavia, fino al 1° marzo 2008, non hanno pluriefficacia e il soggetto obbligato all’invio deve trasmettere anche la restante modulistica agli altri Enti.

 

La trasmissione on line è obbligatoria dal 1° marzo 2008. L’invio telematico può essere effettuato con due modalità:

  1. a) compilando i moduli on line mediante la soluzione applicativa messa a disposizione dai servizi informatici presso cui l’utente è stato abilitato ad operare;
  2. b) inviando un file XML, i cui contenuti e modalità di predisposizione sono indicati nell’allegato E del DM 30.10.2007, direttamente ai servizi informatici .

I servizi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione.

Per poter adempiere agli obblighi di comunicazione ciascun soggetto abilitato deve accreditarsi e registrarsi presso i servizi informatici dove è ubicata la sede di lavoro, secondo le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Quali moduli si utilizzano per la comunicazione ?

Unificato Lav Utilizzato dalla generalità dei datori di lavoro anche per comunicare la trasformazione, proroga e cessazione del rapporto
Unificato Somm Utilizzato dalle Agenzie di somministrazione
Unificato Vardatori Utilizzato per alcune modifiche societarie (r. 4.7)
Unificato Urg Per le assunzioni di urgenza (v.sotto)

 

Comunicazione al lavoratore all’atto dell’assunzione

All’atto della assunzione, prima dell’inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro adempiendo in tal modo anche alla comunicazione delle informazioni contrattuali prevista dal D.Lgs. 152/1997 (art. 40, c. 2 L. 133/2008). Tale obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 152/1997. Tale adempimento non riguarda (art. 3 D.Lgs. 165/2001) il personale della pubblica amministrazione in regime di diritto pubblico (magistrati, Polizia, diplomatici ecc.).

 

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INPS : adempimenti per l’inizio attività

L’inizio dell’attività aziendale con l’impiego di lavoratori subordinati obbliga il datore di lavoro ad iscriversi presso l’INPS, per assicurare agli stessi lavoratori la tutela previdenziale e assistenziale.

L’assicurazione è obbligatoria anche nei confronti dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extra UE non convenzionati (L. 398/87).

 

Quali lavoratori devono essere assicurati presso l’INPS ?

L’obbligo assicurativo inizia dal giorno di assunzione e termina con la risoluzione del rapporto di lavoro.

Categorie di lavoratori subordinati Qualifiche rivestite
Lavoratori subordinati in genere, anche operanti in Paesi extra UE non convenzionati Dirigenti (1)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro [D.P.R. 602 del 30.4.1970] Quadri (2)
Lavoratori a domicilio (L. 877/73) Impiegati
Lavoratori stranieri Equiparati e Intermedi
Lavoratori domestici Operai
Autisti dipendenti da privati (L. 1003/56) Apprendisti
Familiari del datore di lavoro
Religiosi e religiose

 

Quali sono i tempi e le modalità di iscrizione all’INPS ?

Le comunicazioni di variazione e cessazione dell’attività devono essere effettuate, attraverso il servizio telematico presente sul sito INTERNET, ovvero, dal 1.10.2009 attraverso la comunicazione unica telematica al registro delle imprese. In particolare l’iscrizione va effettuata entro il 16° giorno del mese successivo a quello dell’inizio dell’attività con lavoratori dipendenti – Mod. DM 68, nuova versione allegata alla circ. INPS n. 2/2007, allegando elenco dei lavoratori; dichiarazione per fiscalizzazione e sgravi; documenti richiesti dal Mod. DM68

 

In quali settori avviene l’inquadramento aziendale all’INPS ?

Presentata la domanda di iscrizione, l’INPS inquadra l’azienda (art. 49, L. 88/89) , in base alla documentazione presentata, in uno dei settori di seguito riportati (importante ai fini dell’individuazione delle aliquote contributive da versare), assegnandogli un numero di matricola (da citare sempre nella corrispondenza con l’Istituto) e il relativo codice statistico contributivo:

Inquadramento Attività
Settore Industria
(codice 1)
Manifatturiere, estrattive, impiantistiche; produzione e distribuzione dell’energia, gas e acqua; edilizia; trasporti e comunicazioni; pesca; spettacoli; attività ausiliarie
Settore Artigianato
(codice 4)
Attività di cui alla L. 443/85
Settore Agricoltura
(codice 5)
Attività di cui all’ art. 2135 c.c. e all’ art. 1 della L. 778/86 (5)
Settore Terziario (Commercio) (codice 7) Commerciali, ivi comprese quelle turistiche; produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; professionali e artistiche; attività ausiliarie
(vi rientrano anche le agenzie di lavoro interinale – Circ. Inps n. 153 del 15.7.1998)
Settore Credito, Assicurazione e Tributi (codice 6) Bancarie e di credito; assicurative; esattoriali relativamente ai servizi tributari appaltati
Settore Attività varie
(codice 8)
Datori di lavoro che svolgono attività non rientranti tra quelle precedentemente elencate (compresi gli enti pubblici e le amministrazioni statali)

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Nuove scadenze per le liquidazioni periodiche IVA 2019

Le Liquidazioni periodiche trimestrali a partire da quest’anno non saranno più accompagnate dallo spesometro, adempimento non più in vigore a partire dal 1° gennaio, data di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Le comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche, al contrario, non sono state abolite ma bisogna in ogni caso rispettare le quattro scadenze annue anche per il 2019.

Le comunicazioni IVA trimestrali delle liquidazioni periodiche o Lipe devono essere trasmesse telematicamente dal soggetto Iva o dal suo intermediario entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Ecco le nuove scadenze per l’invio della comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali  2019:

Periodo di riferimento Versamento IVA Invio telematico Lipe
Gennaio 18 febbraio 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni)
Febbraio 18 marzo 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni)
Marzo 16 aprile 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni)
I trimestre 16 maggio 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni)
Aprile 16 maggio 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni)
Maggio 17 giugno 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni)
Giugno 16 luglio 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni)
II trimestre 20 agosto 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni)
Luglio 20 agosto 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni)
Agosto 16 settembre 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni)
Settembre 16 ottobre 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni)
III trimestre 18 novembre 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni)
Ottobre 18 novembre 2019 28 febbraio 2020 (liquidazioni)
Novembre 16 dicembre 2019 28 febbraio 2020 (liquidazioni)
Dicembre 16 gennaio 2020 28 febbraio 2020 (liquidazioni)
IV trimestre 16 marzo 2020 28 febbraio 2020 (liquidazioni)

 

Per trasmettere la comunicazione trimestrale IVA, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:

  • i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
  • i dati dell’eventuale dichiarante.

Successivamente, nell’ipotesi in cui il contribuente voglia gestire tutto tramite i software gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tale file:

  • andrà firmato mediante la funzione Sigillo, di cui al portale fatture e corrispettivi;
  • andrà controllato sempre mediante l’apposita funzione interna al portale fatture e corrispettivi;
  • andrà inviato telematicamente.

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