Fondi rischi e oneri : quando utilizzarli ?

I fondi rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza, il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Ai fondi per rischi e oneri vengono ad essere collocati quegli eventi in grado di generare passività di natura determinata, certa o probabile, con data di sopravvenienze a/o ammontare indeterminato.

In particolare:
per rischi si intendono passività di natura determinata ed esistenza probabile;
per oneri si intendono passività di natura determinata ed esistenza certa.

Quando si utilizzano i fondi rischi e oneri ?

In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come: probabili, possibili o remoti.

Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario. Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi, quindi, il grado di accadimento dell’evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta, dunque, di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione.

Un evento è, invece, remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

Dove appaiono in bilancio i fondi rischi e oneri ?

I fondi per rischi e oneri sono esposti nello stato patrimoniale, nelle classi previste dall’ articolo 2424, del codice civile, ossia:

B) Fondi per rischi e oneri

per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
per imposte, anche differite;
strumenti finanziari derivati passivi;
altri.

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.

Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.

 

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Esterometro : nuove scadenze

Sono escluse dal processo di fatturazione elettronica, oltre alle operazioni attive poste in essere da contribuenti in regime di vantaggio,  forfettario e piccoli agricoltori, le operazioni da e verso soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Quindi non c’è obbligo di fattura elettronica nel caso di cessioni verso altri soggetti residenti in altri Stati UE o ExtraUE o di acquisti presso gli stessi menzionati soggetti.

A fronte di tale esonero il Legislatore ha introdotto il c.d. “esterometro”, ossia la versione per l’estero dell’attuale spesometro.

Quali dati comunicare con l’esterometro ?

Dovranno essere inviate secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche dell’ Agenzia Entrate i seguenti dati:

dati identificativi del cedente/prestatore;

dati identificativi del cessionario/committente;

data del documento comprovante l’operazione;

data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

numero del documento;

base imponibile ;

aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero,ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento,la tipologia dell’operazione.

Modalità d’invio dell’esterometro

L’invio del file (XML) potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

l’utilizzo della funzione di trasmissione disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi;

un sistema di cooperazione applicativa;

un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su un protocollo STP.

Il file da trasmettere deve avere il formato XML e deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio. Quest’ultimo può essere lo stesso contribuente obbligato o il soggetto da questi delegato all’invio.

Dopo una serie di annunci di slittamenti , fino al giorno prima della scadenza iniziale prevista il 28 febbraio 2019, è stata concessa la proroga al 30 aprile 2019 per gli esterometri relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Quali operazioni comunicare con l’esterometro ?

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

 

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Documento unico di regolarità contributiva: finalità e funzioni

 

L’art. 2 del D.L. 210/2002 (L. 266/2002) ha stabilito che le imprese (non solo edili) che risultano affidatarie di un appalto pubblico (ovvero che gestiscono servizi o attività in convenzione o in concessione con l’ente pubblico) sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell’ affidamento.Tale regolarità deve essere attestata attraverso un documento unico INPS, INAIL e, ove previsto, Cassa Edile (DURC) .

L’art. 16-bis, comma 10, del D.L. 185/2008 (L. 2/2009), ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli Istituti (INPS ed INAIL) o dagli Enti abilitati al rilascio (es. Cassa Edile) in tutti i casi in cui ciò è richiesto dalla legge. Tale situazione, in pratica sgrava l’impresa dal predetto onere.

Sicurezza sul lavoro e DURC

Nell’ambito della normativa inerente la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni) è previsto (art. 3, c. 8) che il committente o il responsabile dei lavori richieda, tra le varie documentazioni, anche il certificato di regolarità contributiva unico (INPS, INAIL, Cassa Edile), ora rappresentato dal DURC.

Dette norme devono essere coordinate con quelle specifiche degli appalti pubblici (si veda l’ art. 18 della L. 55/1990 e l’ art. 9 del DPCM 55/1991) che prevedono che l’appaltatore e per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettano all’amministrazione o ente committente prima dell’inizio dei lavori (e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna) la documentazione di avvenuta denuncia agli istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché la copia del piano di sicurezza.

I medesimi soggetti trasmettono poi, periodicamente (cadenza quadrimestrale) copia dei versamenti contributivi previdenziali, inclusa la Cassa Edile, e assicurativi (tale adempimento può essere assolto mediante la presentazione del DURC).
Il direttore dei lavori ha altresì la possibilità di verificare la regolarità contributiva in sede di emissione dei certificati di pagamento dei lavori. Va altresì rilevato che tra i requisiti per la qualificazione dell’impresa nelle gare di appalto pubbliche (contratto con una SOA) vi rientra anche quello di dimostrare l’inesistenza di violazioni (accertate) alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza (L. 109/94 DPR 34/2000 e successive modificazioni).

L’inesistenza di tali violazioni contributive può essere attestata dal DURC.

Cosa comporta la mancata regolarità contributiva ?

La mancata regolarità contributiva comporta:

– l’esclusione dal singolo appalto (o revoca dell’appalto stesso);
– l’esclusione, per un tempo di 5 anni, da qualsiasi appalto pubblico;
– il mancato incasso del conto finale dell’opera realizzata.

Con riferimento alle convenzioni INPS INAIL del 3.12.2003 e INPS INAIL datori di lavoro e sindacati del settore edile del 15.4.2004, il documento di regolarità contributiva sarà unico (INPS INAIL e, ove previsto, Cassa Edile) e sarà utile per tutti i tipi di appalti pubblici e per le attività in concessione e convenzione, nonché, nella convenzione con il settore edile, anche per i lavori privati.

I soggetti interessati (compresi i delegati: Consulenti del lavoro e associazioni) che hanno bisogno della regolarità contributiva dei vari enti potranno quindi rivolgersi (anche telematicamente) sia all’INPS, sia all’INAIL, sia, per le aziende che applicano il CCNL del settore edile (quelli sottoscritti dai soggetti che hanno firmato la Convenzione), alla Cassa Edile. Peraltro, per le aziende edili il ricorso alla Cassa Edile è d’obbligo visto che le richieste all’INPS o all’INAIL vengono girate alla Cassa Edile competente.

L’art. 11-bis della legge 102/2009, di conversione del D.L. 78/2009, ha introdotto l’obbligo di presentare anche il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in caso di richiesta di autorizzazione all’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche comunali (posteggi dati in concessione per 10 anni e qualsiasi area purché in forma itinerante).

La nuova disposizione prevede altresì che entro il 31 gennaio di ciascun anno  successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, verifica la sussistenza del documento e quinti la sussistenza della regolarità contributiva (si ritiene che la mancata regolarità, non sanata nei termini previsti dalle disposizioni in materia di DURC,  determini la decadenza dell’autorizzazione).

 

Chi può rilasciare il DURC ?

Il DURC è rilasciato da quei soggetti, oltre all’INPS e all’INAIL, che rientrano negli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, previa apposita convenzione con i predetti istituti. Qui di seguito vengono elencati i soggetti rilascianti:

– Dall’INPS;

– Dall’INAIL;

– Dagli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, previa convenzione con INPS e con INAIL;

– Dalle Casse edili  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per i datori di lavoro del settore dell’edilizia (ai sensi della disciplina degli appalti pubblici e privati)

– Da altri Enti bilaterali (art. 2, c. 1, D.Lgs. 276/2003), in via sperimentale, previa convenzione con l’INPS e l’INAIL, da approvare dal Ministero del lavoro, limitatamente ai propri aderenti.

 

Cosa contiene il DURC ?

Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali e, per i datori di lavoro edili, la regolarità dei versamenti contributivi alle Casse Edili. Il documento deve contenere: i dati identificativi del datore di lavoro; l’iscrizione agli enti interessati e, ove previsto, alla Cassa edile; la dichiarazione di regolarità ovvero di non regolarità (con indicazione della motivazione o della specifica scopertura); la data della verifica; la data del rilascio del documento; il nominativo del responsabile del procedimento.

Riguardo all’obbligo contributivo nei confronti delle Casse edili, il Ministero ha precisato che l’iscrizione alle Casse edili costituisce un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrate nell’ambito del settore edile, tanto che nel procedimento informatico del rilascio del DURC, la mancata indicazione da parte dell’impresa edile del codice di iscrizione alla Cassa Edile non consente l’ulteriore iter della procedura amministrativa .

 

Quali sono i requisiti di regolarità contributiva ?

Il decreto precisa che si attesta la regolarità contributiva solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Per gli Istituti di previdenza, assistenza e assicurativi:

– la correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici (alla data della richiesta, o, ove manchi, alla data in cui è effettuata la verifica), con riferimento all’intera azienda (salvo alcune specificità previste per le Casse edili), per consentire l’accesso agli appalti alle sole imprese qualificate;

– la corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti interessati (accertati come dovuti);

– l’inesistenza di inadempienze in atto;

– rateazione del debito contributivo approvata dall’istituto interessato;

–  sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (esempio calamità naturali);

– richiesta di compensare il debito contributivo con un credito documentato;

b) Cassa Edile:

– regolare versamento dei contributi e degli accantonamenti (per ferie e gratifica natalizia);

– denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale (specificando le causali di assenza).

– Rateazione del debito contributivo approvata dalla Cassa edile competente.

 

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