Patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza è l’accordo attraverso il quale il datore di lavoro ed il lavoratore
estendono l’obbligo di non concorrenza ad un periodo successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro. Si tratta di un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, la cui validità è
subordinata ai seguenti limiti:
– necessità della forma scritta, prevista ad substantiam;
– previsione di un corrispettivo;
– delimitazione delle attività di concorrenza vietate;
– limiti di durata e di luogo

Il patto di non concorrenza può essere sottoscritto contestualmente al contratto di lavoro, in
costanza di rapporto ovvero al termine del rapporto stesso, ma la sua validità si esplica comunque
dopo l’estinzione del rapporto di lavoro in quanto, in costanza di esso, il lavoratore è comunque
tenuto al dovere di fedeltà sopra richiamato.

In caso di violazione del patto da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto ad ottenere la
cessazione, con provvedimento immediato del Giudice, dell’attività da parte del lavoratore, la
restituzione del corrispettivo versato ed il risarcimento dei danni provocati.
Essendo equiparabile ad un contratto, il patto di non concorrenza può essere sciolto soltanto con
il consenso di entrambe le parti a meno che le stesse non abbiano convenuto, all’atto della
stipulazione, la facoltà di recesso unilaterale del datore di lavoro.

Il patto di non concorrenza deve prevedere, a pena di nullità, un corrispettivo
predeterminato nel suo preciso ammontare, al momento della stipulazione del patto, giacché è in
tale momento che si perfeziona il consenso delle parti, e congruo rispetto al sacrificio richiesto al
lavoratore in quanto costituisce il prezzo di una parziale rinuncia al diritto al lavoro
costituzionalmente garantito.

L’importo pattuito deve tenere conto di quanto risulti limitata la
capacità di guadagno del lavoratore per effetto dei limiti previsti dal patto di non concorrenza alla
sua futura attività lavorativa. In ogni caso, il patto di non concorrenza non può essere talmente
ampio da impedire al lavoratore di esplicare la propria professionalità al punto da
comprometterne ogni potenzialità reddituale.

Il patto non può limitare il lavoratore al punto da rendere di fatto impossibile l’esercizio di ogni altra attività lavorativa inerente alle proprie attitudini professionali. Devono escludersi dal possibile oggetto del patto, in
quanto inidonee ad integrare concorrenza, attività estranee allo specifico settore produttivo o
commerciale nel quale opera l’azienda.
Il Codice Civile prevede la durata massima di cinque anni per i dirigenti e di tre anni per gli altri lavoratori subordinati. Tale limite non è derogabile dalla volontà delle parti. Qualora il patto preveda una durata maggiore, essa si riduce automaticamente al limite massimo previsto dalla norma.

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Spese di vitto e alloggio : aspetti fiscali e contabili

Dal punto di vista fiscale il trattamento relativo alle spese per alberghi e ristoranti riguarda sia l’IVA che le imposte dirette.

Detraibilità dell’iva per le spese di vitto e alloggio

L’IVA a credito risultante dalle fatture di acquisto legate a prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande è interamente detraibile, sia per il professionista che per l’impresa, secondo le regole dettate dall’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, a condizione che i costi siano inerenti lo svolgimento dell’attività e documentati esclsivamente in fattura.
Il diritto alla detrazione dell’IVA deve comunque ritenersi precluso nel caso in cui le prestazioni di ristorazione o alberghiere assumano natura di “spese di rappresentanza”, come definite ai fini delle imposte sui redditi. L’imposta gravante sulle spese di rappresentanza è, difatti, oggettivamente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera h) del D.P.R. 633/1972, fatta eccezione per l’imposta assolta sull’acquisto di beni omaggio di costo unitario non superiore ad Euro 50.

Deducibilità del costo per le spese di vitto e alloggio

Per quanto riguarda la deducibilità del costo, con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’articolo 54, comma 5 del TUIR stabilisce che: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.”
Per quanto riguardala la determinazione del reddito d’impresa l’articolo 109, comma 5 del TUIR stabilisce che “le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”.
Rientrano nell’ambito applicativo della limitazione tutte le spese di vitto e alloggio sostenute dall’impresa, fatta eccezione per quelle relative alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi gli amministratori di società per i quali non opera il limite del 75%. Queste ultime spese sono deducibili per un ammontare giornaliero di Euro 180,76, per le trasferte in Italia ed Euro 258,23, per le trasferte all’estero.
Il limite del 75% si applica anche quando le spese per vitto ed alloggio sono da considerarsi “di rappresentanza”. In questo caso, però, occorre interfacciare questi costi con il plafond di deducibilità determinato ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUIR.
Occorre precisare che spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute a beneficio dei clienti, effettivi e potenziali, non costituiscono spese di rappresentanza ma di pubblicità, nel caso in cui siano sostenuti in occasione di fiere o eventi similari;
Normalmente per i seguenti costi, relativi a queste tipologie di spese, il limite del 75% non si applica:
• spese sostenute a fronte del servizio di mensa gestito da terzi;
• spese sostenute nell’esercizio di una convenzione con un esercizio pubblico per la
fornitura di un servizio di mensa esterna;
• spese per l’acquisto dei buoni pasto;
• per le imprese emittenti buoni pasto, in quanto l’importo che la società emittente
corrisponde ai pubblici esercizi convenzionati costituisce un costo per l’acquisizione di
servizi (somministrazione di alimenti e bevande) che concorrono direttamente alla
produzione di ricavi della stessa società emittente;
• per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute dai tour operator e dalle agenzie di viaggi.
Per i lavoratori autonomi le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75%dell’onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono:
• sostenuti dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico;
• addebitati analiticamente in capo al committente.

Registrazioni contabili delle spese di vitto e alloggio

Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, in quanto spese legate all’acquisizione di un servizio, devono essere rilevate nella voce B.7 del Conto economico. Rientrano in tale voce anche le spese sostenute a beneficio di lavoratori dipendenti e assimilati in trasferta.

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Provvigioni su agenti e rappresentanti

L’agente è un soggetto che opera in modo autonomo ed indipendente dal preponente ed assume stabilmente l’incarico, da una o più̀ ditte, di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata. L’agente non conclude direttamente il contratto ma si limita a proporre e procurare occasioni di stipulazione di contratti . E’ diverso il ruolo del c.d. “agente con rappresentanza (o rappresentante)” che risulta essere incaricato di stipulare direttamente il contratto, che perciò è già perfezionato quando il preponente ne viene a conoscenza.
Il Codice civile, agli articoli 1748 e 1749, disciplina il compenso, normalmente denominato provvigione che, occorre precisare, è l’unica forma di retribuzione dell’agente. Infatti, di norma, non sono ammissibili altre forme di remunerazione.

L’IVA sulle provvigioni dell’agente risulterà totalmente detraibile ed il relativo costo delle provvigioni sarà totalmente deducibile per competenza .
Quindi per la ditta mandante, la deduzione della provvigione passiva avviene nell’esercizio di stipula del contratto, se il contratto è concluso nello stesso esercizio di consegna del bene o nell’esercizio di consegna/spedizione del bene, se il contratto è concluso in un esercizio precedente a quello di consegna del bene.
L’agente deve emettere la relativa fattura in relazione al conto provvigioni entro il termine massimo dell’incasso dell’importo spettante per l’attività prestata.

All’atto del pagamento del compenso riconosciuto all’agente, la casa mandante ha diritto a trattenere la quota di contribuzione ENASARCO a carico dell’agente stesso.
Entro il 20 del secondo mese successivo a quello di scadenza del trimestre in cui è sorto il diritto alle provvigioni, il preponente deve versare all’ENASARCO l’intera contribuzione dovuta. L’aliquota contributiva ENASARCO, per il 2019 è pari al 16,5 a carico sia dell’agente che del preponente in parti uguali.

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