Corrispettivi telematici : sospensioni e proroghe

A seguito dei vari provvedimenti emanati in materia di emergenza da Covid-19 (Cura Italia e Decreto rilancio) sono state previste alcune sospensioni dei termini legati ai corrispettivi telematici .

Proroga della fase transitoria per i corrispettivi telematici

Il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha disposto la proroga del termine della fase transitoria. Il decreto differisce al 1° gennaio 2021 la conclusione della fase transitoria per gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro.
Questi soggetti avranno tempo fino al 1° gennaio 2021 (in luogo del 30 giugno 2020) per dotarsi degli strumenti che consentono di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi con emissione del documento commerciale e successiva trasmissione telematica, date le condizioni di obiettiva difficoltà che gli esercenti ed i distributori di registratori telematici si sono trovati ad affrontare. Tali operatori economici potranno quindi ancora emettere scontrini e ricevute fino a fine 2020, avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri.

Il Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) ha disposto la sospensione dei termini di diversi adempimenti fiscali riguardanti i corrispettivi telematici,

Sospensione invio delle chiusure giornaliere da registratore telematico

Qualora vi siano problemi nel collegamento alla rete internet o malfunzionamenti nella connettività alla rete del registratore telematico, in questo periodo di emergenza, non risolvibili con un’appropriata attivazione dell’esercente, è possibile usufruire di una parziale sospensione del termine di invio dei corrispettivi giornalieri, ovvero per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, potrà essere completato entro il 30 giugno 2020.

Sospensione invio dei corrispettivi giornalieri da esercenti che continuano ad emettere scontrini e ricevute fiscali

Per gli esercenti non dotati di registratore telematico e che non utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” (i soggetti IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro che rientrano nella fase transitoria), viene prevista la sospensione della comunicazione dei corrispettivi giornalieri, che ordinariamente tali soggetti devono effettuare entro il mese successivo, al 30 giugno 2020. Entro il 30 giugno 2020 dovranno pertanto completare l’invio dei corrispettivi giornalieri dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, collegandosi al portale “Fatture e Corrispettivi” .

Sospensione invio dei corrispettivi da distributore automatico

Sospensione del termine di invio di 60 giorni previsto per i corrispettivi generati dalla gestione dei distributori automatici. Pertanto, se nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati – poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo – sarà possibile compiere la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo, ma comunque entro il 30 giugno 2020.

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I periodi di ferie

Il diritto del lavoratore a godere di ferie annuali retribuite è previsto direttamente dall’art. 36. della nostra Costituzione il quale specifica che questi “non può rinunciarvi”.

A seguito delle modifiche introdotte con il Jobs Act e fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai CCNL.

Il diritto alle ferie matura pro quota, ossia normalmente in dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato.
Salvo previsione contraria da parte del contratto collettivo, l’aver lavorato per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni normalmente comporta la spettanza di un rateo mensile di ferie.

Quali sono i periodi di ferie ?

E’ possibile distinguere tre diversi periodi di ferie:

1)un primo periodo, di almeno due settimane da fruire nel corso dell’anno di maturazione: questo, se così richiesto da parte del lavoratore, deve essere goduto in maniera continuativa; è quindi indispensabile che il lavoratore lo richieda per tempo, così da consentire al datore di organizzarsi. La contrattazione collettiva può ridurre tale limite minimo solo in presenza di eccezionali ragioni di servizio;

2)  un secondo periodo, anch’esso di due settimane che può essere fruito anche in modo frazionato, salvo particolari previsioni dal CCNL , le due settimane in questione (ossia 14 giorni) vanno godute entro un periodo di 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.
In relazione a questo secondo “blocco” di due settimane di ferie, la contrattazione collettiva può anche spostare il termine per il godimento oltre i 18 mesi previsti dalla legge.
Nel caso in cui il termine stabilito dal contratto collettivo sia più breve dei 18 mesi, il superamento di esso non dà luogo alla sanzione prevista dalla legge ma alle sanzioni eventualmente previste dal contratto collettivo.

3) un terzo periodo dato dal fatto che il contratto collettivo o quello individuale prevedono più di 4 settimane di ferie: in questo caso, esso può essere fruito in modo frazionato con possibilità di monetizzazione .

Quando si possono monetizzare le ferie ?

La monetizzazione delle ferie è ammessa nei seguenti casi:1) anche con riferimento alle prime 4 settimane in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno (art. 10, co. 2 D.Lgs. 8.4.2003, n. 66);
2) per le giornate spettanti al lavoratore che eccedono le prime quattro settimane;
3) in virtù di quanto al punto 1), con riferimento ai contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno .

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Bilancio 2019 : differimento termini approvazione

Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, in materia di contenimento della straordinaria emergenza sanitaria COVID-19, interviene sui termini di approvazione dei bilanci 2019 e sulle modalità di svolgimento delle assemblee societarie.

Come emerge dalla relazione illustrativa, l’intervento del legislatore è finalizzato a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio. In particolare l’art. 106 del decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c. e dall’art. 2478-bis, è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020, prestando però attenzione al fatto che quest’anno tale data cade di domenica. Il successivo art. 107 del medesimo decreto dispone altresì il differimento al 31 maggio dell’adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio 2019 anche per le Aziende speciali, le Istituzioni e i Consorzi di enti locali, senza peraltro modificare il termine di deposito del documento economico al Registro delle imprese che, al momento, rimane confermato nel 31 maggio.l

Il decreto interviene anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni volte a ridurre i raggruppamenti di persone.

È stabilito, infatti, per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.) le cooperative e le mutue assicuratrici che, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Tutte le società di capitali potranno inoltre prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Con specifico riferimento alle S.r.l., inoltre, viene ammesso che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie. Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

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