Aumento di capitale : tipologie e regole

Possiamo individuare tre modalità di aumento del capitale sociale:
– a pagamento;
– misto;
– a titolo gratuito.

Aumento del capitale a pagamento

L’aumento del capitale a pagamento si realizzerà con il versamento di quanto dovuto da ogni sottoscrittore; quello misto, invece, con il versamento di quanto dovuto da ogni sottoscrittore e con l’utilizzo di riserve.

Aumento del capitale gratuito

L’aumento gratuito del capitale, così chiamato perché il socio non dovrà procedere ad alcun esborso finanziario, si realizza mediante imputazione a capitale di riserve disponibili. Questa forma di aumento del capitale è disciplinata in modo quasi analogo, all’art. 2442 per le Spa ed
all’art. 2481-ter per le Srl.
Tale operazione non comporta un incremento del patrimonio della società, per i motivi appena menzionati, ma assolve unicamente alla funzione di permutare delle poste di bilancio. Ciò avviene con la redazione di apposite scritture contabili che consentono di far confluire ad incremento del capitale componenti attivi già presenti nel patrimonio sociale. L’aumento gratuito del capitale produce quindi l’effetto di permutare in valori indisponibili riserve o fondi che sarebbero stati utilizzabili per altre finalità o distribuiti ai soci a titolo di dividendo.

Imputazione a capitale solo delle riserve e dei fondi disponibili

È possibile imputare a capitale solo le riserve ed i fondi disponibili, ed iscritti come tali in bilancio.
Le riserve, indipendentemente dalla connotazione pratica, si distinguono fondamentalmente in tre grandi categorie:
– i versamenti che la società acquisisce dai soci senza obbligo di restituzione;
– i versamenti che la società acquisisce dai soci con obbligo di restituzione;
– le riserve che la legge prevede che si costituiscano al verificarsi di certe operazioni.

Tra queste, di particolare importanza è la riserva legale, ossia quella che la società deve necessariamente costituire mediante accantonamento ogni esercizio di un ventesimo degli utili.
Le riserve legali, in quanto tali, non sono mai disponibili.

Riserve liberamente disponibili

Sono considerate riserve liberamente disponibili, e quindi utilizzabili ai fini di un aumento gratuito:
le riserve da utili non distribuiti;
le riserve da sovraprezzo, nell’ipotesi di saturazione della riserva legale;
le riserve createsi per effetto di operazioni sul capitale quali la riduzione volontaria o la fusione;
le riserve create con versamenti a fondo perduto o in conto capitale o patrimonio.

Ai fini della imputabilità a capitale delle suddette riserve, si richiede l’allegazione di una situazione patrimoniale di data non anteriore a più di 4 mesi.
Vi sono due modi, alternativi tra di loro, con cui procedere all’aumento gratuito del capitale:
– l’emissione di nuove azioni da attribuire gratuitamente ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione;
– l’aumento del valore nominale delle azioni già esistenti.
Nella società a responsabilità limitata, ai sensi dell’articolo 2481, 2° comma, del codice civile, non si farà luogo all’emissione di nuove partecipazioni in quanto a beneficiare dell’aumento sarà la quota il cui valore nominale resterà immutato.

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Distacco del lavoratore

Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

La carenza del benché minimo interesse del distaccante, rende illegittimo il distacco e quindi configurabile la fattispecie della interposizione vietata di manodopera, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo alla società distaccataria, nel medesimo livello contrattuale posseduto .

Durata del distacco

La legge indica solo ” temporaneamente “, senza prevedere un termine minimo o massimo; il concetto di temporaneità coincide quindi con quello di non definitività , indipendentemente dalla durata del distacco, purché funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante. Il distacco (purché non definitivo) è lecito anche per lunghi periodi , purché legato a una data certa o al compimento di un’opera o servizio.

Se manca la temporaneità, si è in presenza di trasferimento . In buona sostanza, la durata è connessa all’interesse del datore distaccante con il quale si trova a coincidere, senza che abbia particolare importanza il decorso di un lasso di tempo più o meno lungo .

Se viene meno l’interesse del datore di lavoro distaccante, cessa la motivazione del distacco, con conseguente diritto e dovere del distaccante di revocare il provvedimento anche ove sia stata comunicata al lavoratore una durata (prevista) maggiore. In questo caso deve prevalere la tutela della posizione aziendale: in caso contrario si avrebbe un distacco illecito . Il venir meno dell’interesse per fatti ascrivibili al distaccatario agisce come “causa di forza maggiore” nei confronti del lavoratore, bloccandone qualsiasi contestazione .

Licenziamento e distacco

Nel caso in cui il distacco cessi (perché viene meno l’interesse del datore di lavoro o per la soppressione del posto presso la società distaccataria), non può considerarsi automaticamente sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ma il datore di lavoro distaccante ha l’onere di dimostrare l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni presso la propria sede (o mediante un altro distacco lecito), configurandosi il recesso come extrema ratio .

Trattamento economico del distacco

Il datore distaccante rimane responsabile, per tutta la durata del distacco, del trattamento economico e normativo (si applica il CCNL del distaccante) a favore del lavoratore distaccato .

Poiché il lavoratore ha diritto al trattamento economico connesso alle mansioni, se presso il distaccatario gli vengono attribuite mansioni superiori a quelle abitualmente disimpegnate, spetta la retribuzione (maggiore) corrispondente . Spettano tutte le indennità contrattuali legate a particolari attività (es. di cassa) finché permane la situazione che vi dà diritto. La norma non prevede nulla in tema di eventuali spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione del distacco: occorre quindi che le parti trovino un accordo ad hoc.

L’erogazione di un contributo mensile per le spese di viaggio, che il datore riconosca a un dipendente in ragione di un distacco presso altra sede dell’impresa, ma che continui a corrispondere anche dopo la cessazione del distacco (e fino alla fine del rapporto di lavoro) vale a farlo considerare come normale elemento della retribuzione .

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Conguaglio contributivo

 

Al termine di ciascun anno il datore di lavoro è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio contributivo e assistenziale. Tale adempimento è necessario per:

– pervenire all’esatta quantificazione dell’ imponibile contributivo;

– applicare le corrette aliquote correlate all’imponibile stesso;

– imputare all’anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese dell’anno successivo

Nel caso in cui nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, i datori di lavoro sono autorizzati a tenere conto di tali variazioni in occasione degli adempimenti e del versamento contributivo relativi al mese successivo a quello interessato. Deve comunque essere garantita, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione .

Gli eventi o elementi per i quali può applicarsi tale principio sono: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS; indennità per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali non a zero ore.

Massimale contributivo e pensionabile

E’ previsto un massimale contributivo e pensionabile, valido per la sola assicurazione pensionistica (compresa l’aliquota aggiuntiva 1%), e annualmente rivalutato esclusivamente per:

– i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 che si iscrivono, a decorrere dall’1.1.1996, a forme pensionistiche obbligatorie;
– coloro che optano per il sistema pensionistico contributivo.

Tale massimale, non frazionabile a mese , viene annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Ai fini dell’applicazione del massimale, in caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in relazione ai diversi rapporti devono essere cumulate.

Fringe benefit e conguaglio

Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23 . Se il valore in questione è superiore a detto limite lo stesso risulta interamente assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali (art. 51, co. 3, TUIR). Nel caso in cui, in sede di conguaglio , il valore dei beni o dei servizi prestati risulti dunque superiore al predetto limite il datore di lavoro è tenuto ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo ( e non la sola quota eccedente ). Per la determinazione del predetto limite vanno considerati anche i beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro .

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