
All’atto della stipula del contratto di lavoro le parti sono tenute a individuare la prestazione che il lavoratore svolgerà in favore del datore di lavoro.
I criteri per individuare la prestazione offerti dal legislatore sono tre: le mansioni, le qualifiche e le categorie.
Si tratta di un sistema di classificazione del personale basato su tre diversi livelli, che operano come contenitori: si passa dal più grande (le categorie legali) passando al successivo (qualifiche contrattuali) per arrivare all’ultimo livello, quello che identifica i compiti concretamente svolti dal dipendente (mansioni).
Le categorie legali
La categoria sono individuate dal codice civile (art. 2095), sono quattro:
Dirigenti;
Quadri;
Impiegati;
Operai.
La figura del dirigente si caratterizza per essere generalmente preposto alla gestione dell’intera azienda o, per le realtà più strutturate, ad un ramo autonomo di essa, rispondendo unicamente all’organo amministrativo e/o al legale rappresentante.
I quadri si collocano tra i dirigenti e gli impiegati, ma ad essi si applica la disciplina prevista per questi ultimi a meno che il contratto collettivo applicato non disponga diversamente. A differenza degli impiegati, tuttavia, i quadri svolgono con continuità delle funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali,.
Con il termine impiegati si intendono quei dipendenti che svolgono la loro attività in collaborazione con datore di lavoro, dirigenti e quadri, esclusa ogni prestazione di semplice manodopera.
Gli operai infine collaborano nell’attività d’impresa svolgendo compiti generalmente di tipo manuale ed esecutivo.
Le qualifiche contrattuali
La qualifica contrattuale è da intendersi come un insieme di mansioni tra loro accumunate dal medesimo livello di specializzazione, responsabilità e difficoltà del ruolo ricoperto.
Si definiscono “contrattuali” perché sono individuate dai singoli contratti collettivi, che ad ogni qualifica fanno corrispondere un determinato trattamento economico (si parla a tal proposito di livelli retributivi). Quindi il CCNL attribuisce ai dipendenti con una particolare qualifica, diversi possibili livelli retributivi, ognuno con un diverso trattamento economico:
Le mansioni
Le mansione identificano l’insieme dei compiti affidati al dipendente, quindi identifica cosa in concreto fa il dipendente.
Analizziamo un esempio in cui il dipendente (con applicazione del CCNL Metalmeccanici – Industria) venga assunto per ricoprire la mansione di “addetto ufficio acquisti” con funzioni di mera attuazione delle direttive del responsabile dell’ufficio. Il soggetto ha già un’esperienza pregressa nel ruolo di 3 anni.
In considerazione di quanto detto, la sua classificazione sarebbe:
Categoria legale : “impiegato”;
Qualifica contrattuale CCNL Metalmeccanica – Industria : “impiegato d’ordine”;
Mansione : “addetto ufficio acquisti”;
Livello retributivo 3 con retribuzione lorda mensile di euro
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