E’ stata introdotta, con la Legge di Bilancio 2017, per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza.
Chi è interessato alla nuova contabilità semplificata
I soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria. La noma è quindi applicabile ai soggetti che hanno conseguito nell’anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime, un ammontare di ricavi non superiore a:
400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
700.000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l’opzione per la contabilità ordinaria.
La nuova disposizione prevede che ai fini della determinazione del reddito d’impresa assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute, derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.
Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1dell’art. 18 del DPR 600/73. Il contribuente ha facoltà di optare per la contabilità ordinaria: l’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi.
Opzione nuova contabilità semplificata
Il principio di cassa puo’ essere derogato tramite una speciale opzione, scegliendo un regime che presume che la registrazione delle fatture coincida con l’incasso o il pagamento.
In pratica il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.
I registri della nuova contabilità semplificata
In pratica le imprese minori hanno tre possibilità per tenere la contabilità di cassa:
1) istituire i registri IVA, ove obbligatori, e in aggiunta appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;
2) utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
3) utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.
