
Ai sensi dell’art. 99 TUIR:
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non
sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui
avviene il pagamento.
2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili
nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti
o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui
sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione
dell’associazione.
La deduzione delle “altre imposte” avviene secondo il principio di cassa (con
qualche eccezione), ossia nel periodo d’imposta in cui è
avvenuto il pagamento anche se si tratta di tributi di competenza di altri esercizi.
Quali imposte sono indeducibili ?
– Le imposte sul reddito (IRPEF, IRES, loro imposte sostitutive, ecc.);
– Le imposte per le quali è prevista la rivalsa (ad esempio l’IVA).
Per l’IVA, è stabilito come regola generale la sua indeducibilità ai fini delle imposte
sul reddito. C’è tuttavia da considerare l’ipotesi in cui l’IVA è indetraibile. In tal caso essa
diviene deducibile “indirettamente” in quanto, portata ad incremento del costo del bene cui si
riferisce. E’ il caso, ad esempio, di chi opera in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
(ex minimi), i quali NON applicano l’IVA sulle fatture emesse e per i quali diviene “indetraibile”
l’IVA assolta sugli acquisti. Per tali soggetti l’IVA pagata sugli acquisti, diviene un onere
“deducibile” dal reddito d’impresa, insieme al costo del bene cui l’IVA stessa si riferisce.
Sono deducibili IMU e TASI ?
Ai sensi del comma 1 art. 14 D. Lgs. n. 23/2011:
“L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e
professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive.”
E’ deducibile quindi (NO ai fini IRAP) dal reddito d’impresa/lavoro autonomo l’IMU versata sugli
immobili strumentali. La deducibilità è ammessa nei limiti del 20% dell’onere.
A differenza dell’IMU, per la TASI non è prevista alcuna limitazione. Pertanto la TASI assolta sugli
immobili strumentale è deducibile (al 100%) sia ai fini IRPEF ed IRES sia ai fini IRAP.
Affinché si abbia diritto a dedurre IMU e TASI è necessario che i due tributi siano stati assolti
con riferimento ai c.d. “immobili strumentali”. A tal proposito si ricorda che si definiscono tali:
– gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o
dell’impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per
destinazione); gli immobili strumentali per destinazione, sono quelli che, a prescindere
dalla loro classificazione catastale, vengono utilizzati esclusivamente dall’imprenditore
quali beni strumentali per l’attività d’impresa. L’utilizzo esclusivo ai fini dell’esercizio
dell’attività d’impresa è basilare; qualora l’immobile venga locato o utilizzato in modo
promiscuo, non può più essere considerato strumentale per destinazione;
– gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o comodato (immobili
strumentali per natura). Gli immobili strumentali per natura sono quelli appartenenti
alle categorie catastali:
• B (unità immobiliari per uso di alloggio collettivo);
• C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varie);
• D (immobili a destinazione speciale);
• E (immobili a destinazione particolare);
• A/10 (uffici e studi privati) a condizione che quest’ultima classificazione risulti
nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria.
L’imposta di registro è deducibile ?
L’imposta di registro è deducibile secondo il principio di cassa.
Se l’imposta di registro ha valenza pluriennale, allora occorre capitalizzarla (ad
esempio nel caso di acquisto di azienda);
Nel caso di acquisto di un bene immobile (es. terreno o fabbricato) è imputata come
onere accessorio;
La spesa per la registrazione di un contratto pluriennale di locazione
sostenuta in un’unica soluzione è deducibile interamente nell’esercizio del
pagamento
Sanzioni e interessi sulle imposte sono deducibili ?
Poiché, la sanzione è volta a punire una violazione tributaria del contribuente,
l’Agenzia delle Entrate non ne ammette la conseguente deducibilità.
secondo la Circolare n. 42/E/2005 “Mancando le sanzioni di qualunque nesso funzionale con l’attività
aziendale, esse rispondono per definizione ad una finalità repressiva e
preventiva del comportamento illecito che esula dalla sfera imprenditoriale”
Gli interessi da ravvedimento operoso, gli interessi per ritardato pagamento e gli nteressi passivi sulle somme dovute a seguito di accertamento
tributario sono da ritenersi deducibili.
I contribuenti che optano per il versamento dell’IVA trimestrale, versano una maggiorazione del
1% a titolo di interessi. Tali interessi NON sono deducibili (comma 11 art. 66 DL n. 331/93).
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