Cos’è la trasmissione telematica dei corrispettivi della grande distribuzione

Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono, su opzione, trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.

Come fare l’opzione per la trasmissione telematica

La trasmissione telematica dei corrispettivi costituisce una facoltà da esercitare con opzione.
Se non si è preliminarmente comunicata la propria scelta all’Agenzia delle Entrate tramite la compilazione – nel tracciato telematico – dei campi riservati ad accogliere i dati identificativi del contribuente e di quello relativo alla “adesione alla trasmissione telematica”, non si può procedere con il primo invio dei corrispettivi
Sono esonerati dalla comunicazione di adesione “preventiva” coloro che hanno già esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi e hanno già effettuato gli invii sulla base delle vecchie modalità e tempistica (definite con il provvedimento dell’8 luglio 2005).
L’adesione vale per un intero periodo d’imposta ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che all’inizio del nuovo periodo di imposta non viene comunicata la revoca. Se l’opzione è esercitata nel corso del periodo d’imposta, le imprese devono trasmettere anche i corrispettivi relativi ai mesi precedenti alla scelta.
Soltanto quando l’impresa cessa tutti i punti vendita in corso d’anno, venendo meno il requisito oggettivo, è possibile operare la revoca alla trasmissione telematica dei corrispettivi anche in corso d’anno. In ogni caso, l’impresa deve comunicare la propria scelta all’Agenzia delle Entrate, compilando lo specifico campo relativo alla “revoca alla trasmissione telematica”.

Come avviene la trasmissione telematica dei corrispettivi

La trasmissione telematica dei corrispettivi deve avvenire:
– distintamente per ogni punto vendita e per ciascuna giornata, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento 12 marzo 2009;
– riguarda tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi relative a un mese solare;
– deve essere effettuata anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi;
– va effettuata entro il 15° giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento.
La trasmissione dei dati può essere effettuata direttamente tramite il servizio telematico Entratel o Internet oppure avvalendosi di un intermediario abilitato a Entratel. Prima dell’invio, va verificata, con i software di controllo disponibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche.
La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati, salvo che il file non sia stato scartato dal sistema (in questo caso, i motivi che hanno prodotto lo scarto sono comunicati, sempre in via telematica, a chi ha trasmesso il file, che è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto).
L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati tramite una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet.
Le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate. Per ogni mese, i contribuenti interessati devono inviare una sola comunicazione.

Chi può trasmettere telematicamente i corrispettivi

Possono avvalersi della facoltà le imprese che:
– appartengono al settore della grande distribuzione (articolo 4, comma 1, lettere e) ed f) del Dlgs n. 114/1998);
svolgono attività commerciale di servizi.
Pertanto, l’esercizio dell’opzione riguarda le imprese che hanno “più punti vendita” nel territorio dello Stato, di cui almeno uno con:
– superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10mila abitanti
– superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10mila abitanti.
Sono, inoltre, considerate “di grande distribuzione commerciale” le imprese che, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d’affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro.
Non possono usufruire della trasmissione dei corrispettivi:
– le imprese che operano con un solo punto vendita, sebbene questo abbia le dimensioni prescritte dalla norma anche quando vi svolgano sia un’attività di cessione di beni sia di prestazione di servizi (è, ad esempio, il caso di un’azienda che, in un unico punto vendita, esercita un’attività di cessione di beni e ha un punto di ristoro);
– le imprese che operano con più punti vendita di cui nessuno ha le dimensioni richieste.

 

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