
Il diritto di recesso è contenuto nel secondo comma dell’art. 1750, dove si precisa che nel contratto di agenzia a tempo indeterminato, a ciascuna delle parti è consentito di porre termine al rapporto (recedere) in qualsiasi momento, dandone preavviso all’altra entro un termine minimo stabilito, variabile in funzione della durata del contratto.
Termine preavviso recesso
Il terzo comma dell’art. 1750 c.c., fissa i termini minimi di preavviso, pari a:
– un mese per il primo anno di durata del contratto;
– due mesi per il secondo anno iniziato;
– tre mesi per il terzo anno iniziato;
– quattro mesi per il quarto;
– cinque mesi per il quinto;
– sei mesi per il sesto e per i successivi.
È consentito poi alle parti di pattuire termini di maggiore durata, precisando che tale possibilità di deroga è condizionata al rispetto da parte del preponente di termini non inferiori a quelli posti a carico dell’agente. La scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.
Risulta rilevante il momento nel quale la comunicazione di recesso viene portata a conoscenza della parte non recedente. Una comunicazione inviata troppo a ridosso della fine del mese rischierebbe infatti di arrivare a destinazione i primi giorni del mese successivo, con la conseguenza che dovrebbe riconoscersi un ulteriore mese di preavviso.
Quest’ultima previsione è derogabile dalle parti, che quindi potranno accordarsi diversamente nel singolo contratto attraverso una clausola specifica che elimini la necessaria coincidenza tra la scadenza del termine di preavviso e l’ultimo giorno del mese. La deroga è altresì automatica con il semplice richiamo della contrattazione collettiva.
Il recesso straordinario riguarda un evento patologico del rapporto, che determina l’alterazione e lo stravolgimento dell’originario regolamento negoziale in funzione dell’esistenza di specifici vizi del rapporto (originari o sopravvenuti) oppure in funzione di un potere di supremazia attribuito ad uno dei contraenti, che gli consente dunque di liberarsi dal vincolo contrattuale.