Infortunio sul lavoro : presupposti e comunicazione

Cosa è l’infortunio sul lavoro

L’infortunio sul lavoro è l’evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di tre giorni.

Presupposti per l’infortunio sul lavoro

Presupposti perché si possa parlare di infortunio sono:
– un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte
– un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa
– una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni
– la c.d. causa violenta

L’infortunio sul lavoro in itinere

L’infortunio in itinere è l’infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro

Ovviamente per potere essere indennizzato, l’infortunio deve avvenire all’interno del normale percorso (di andata e di ritorno) effettuato per recarsi sul lavoro. Per questo motivo se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni che non sono necessarie l’assicurazione obbligatoria non coprirà l’evento lesivo.

Obbligo di comunicazione dell’infortunio sul lavoro

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro (anche dirigente o preposto). Il lavoratore che non adempie a tale obbligo perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza. Il lavoratore è altresì tenuto a far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l’inizio, la continuazione e la guarigione dall’infortunio .

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro : cosa è e a cosa serve

Cosa sono i CCNL

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è la fonte normativa attraverso cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro (o un singolo datore) definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

I CCNL contengono in genere 2 parti:
la parte normativa;
la parte obbligatoria.

Il CCNL dura generalmente 3 anni sia per la parte normativa che per quella retributiva.

Quando sono nati i CCNL

L’introduzione del contratto collettivo nazionale di lavoro in Italia si ebbe, durante il ventennio fascista, con la promulgazione della Carta del Lavoro, approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927.

Con la nascita della Repubblica Italiana, l’art. 39 della costituzione stabilì il principio che la regolamentazione dei rapporti di lavoro possa essere regolata da contratti collettivi stipulati a livello nazionale

Finalità del CCNL

Le finalità essenziali del contratto collettivo sono:
– determinare il contenuto essenziale dei contratti individuali di lavoro in un certo settore (commercio, industria metalmeccanica, industria chimica, ecc.), sia sotto l’aspetto economico (retribuzione, trattamenti di anzianità) che sotto quello normativo (disciplina dell’orario, qualifiche e mansioni, stabilità del rapporto, ecc.).
– disciplinare i rapporti (cosiddette relazioni industriali) tra i soggetti collettivi.

Efficacia Erga Omnes dei CCNL

I contratti collettivi sono gli accordi stipulati fra un gruppo di lavoratori e un datore di lavoro o un gruppo di datori di lavoro e diretti ad individuare la disciplina applicabile ai rapporti individuali, in modo che questi vengano regolati in modo omogeneo.
Di conseguenza, un accordo di questa specie può dirsi vincolante quando le parti abbiano espresso il proprio consenso al fatto che esso dispieghi effetti nei propri confronti.
Detto consenso si ritiene perfezionato dal singolo soggetto in due modi:
– mediante l’iscrizione all’associazione che stipula in contratto collettivo;
– mediante l’esternazione della volontà.

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Assegni familiari : a chi spettano e come si richiedono

Cosa sono gli assegni familiari

L’assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

A chi spettano gli assegni familiari

L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori  dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni
lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Come si calcola l’assegno familiare

È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Le tabelle per gli assegni familiari

L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.

Composizione del nucleo familiare

Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:
il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato;
i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati;
i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati;
i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione;

La domanda per l’assegno familiare

La domanda si presenta ogni anno :
– al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;
– all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

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