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La misura del riscatto della laurea agevolato per under 45 è prevista all’interno del capitolo sulla “pace contributiva” del decretone pensioni-reddito di cittadinanza .
Viene data a tutti i lavoratori iscritti a una delle gestioni Inps di avere una nuova chance di riscatto dei periodi contributivi non coperti da contribuzione (a condizione di non aver alcun versamento contributivo precedente al 1996, né avere una propria pensione).
Il primo requisito per accedere alla nuova possibilità di riscattare la laurea è quello anagrafico: avere meno di 45 anni di età.
Il secondo requisito è che il riscatto agevolato è possibile solo per i periodi da valutare con il sistema di calcolo pensionistico contributivo.
Gli eventi riscattabili (laurea e dottorato di ricerca privo di contribuzione) dovranno quindi collocarsi in periodi che per l’assicurato siano di competenza del metodo contributivo.
Il nuovo riscatto della laurea è valido solo per arrivare prima al traguardo della pensione ma non incide minimamente sulla misura dell’assegno. E’ possibile recuperare anni per avvicinarsi alla pensione, ma i contributi versati per questi anni non consentono di aumentare l’importo della stessa.
Nel calcolo del riscatto occorre dal novembre del primo anno di immatricolazione e andare avanti solo del numero di anni della durata legale del corso anche se per arrivare alla laurea vengono impiegati più anni.
Il costo del riscatto agevolato è calcolato con le modalità oggi previste per quello laurea per gli inoccupati: moltiplicando l’aliquota Ivs vigente (33%) per il reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps di artigiani e commercianti, pari a 15.710 euro nel 2018, per una spesa di 5.185 euro circa per ogni anno riscattato.
Il metodo è sicuramente meno costoso di quello tradizionale per i periodi contributivi, che prende invece come riferimento l’ultima retribuzione imponibile del lavoratore prima della richiesta per applicare la percentuale del 33 per cento .
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Il congedo papà è un congedo di astensione dal lavoro che spetta ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita del figlio o a genitori affidatari o adottivi entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino.
Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.
Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che il Ministro per la pubblica amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina”.
Il congedo obbligatorio retribuito per i padri lavoratori è stato istituita dalla legge Fornero del 2012, per un solo giorno e poi portato a due giorni dalla legge di stabilità 2015 per il 2016 e 2017. La stessa legge aveva anche istituito il congedo facoltativo cui si ha diritto in alternativa a uno dei giorni di congedo materno, su libera scelta dei genitori.
Nel 2018 i giorni sono stati portati a 4, cui si aggiunge 1 giorno di astensione facoltativa .
Per i giorni di astensione obbligatoria dal lavoro per i padri lavoratori dipendenti godono della retribuzione piena, erogata dall’INPS, e potranno anche essere effettuati in concomitanza con l’assenza della madre e quindi si aggiungono al congedo di maternità.
E’ stato presentato e approvato in Commissione Bilancio il 4 dicembre 2018 un emendamento che finanzia nuovamente la misura, ampliandola anzi a:
5 giorni retribuiti e obbligatori +
1 giorni facoltativo da utilizzare in alternativa al congedo materno.
L’ emendamento è stato approvato ed è stato riconfermato anche nel maxiemendamento preparato dal Governo durante il confronto con la Commissione europea .
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Il padre lavoratore dipendente deve comunicare almeno 15 giorni prima al datore di lavoro le date in cui vuole usufruire del congedo. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola in base alla presunta data del parto.
Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di riferimento.
Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si può presentare in tre modi:
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