Novità libri contabili e imposta di bollo

Novità Decreto Crescita per stampa libri contabili

IL Decreto Crescita ha previsto che dal 30 giugno 2019 è possibile tenere “solamente con sistemi elettronici” qualsiasi registro contabile, purché in caso di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Dalla data indicata, la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all’atto del controllo e su richiesta ampliando così la possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

Imposta di bollo su libri contabili

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diversamente disciplinate in funzione del fatto se la contabilità è tenuta in modalità cartacea, ovvero su supporto informatico. Per i registri e libri tenuti su supporto cartaceo, l’imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria. Euro 32,00 euro per tutti gli altri soggetti.
In tal caso l’imposta può essere assolta con due diverse modalità:
– attraverso il pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia apposito contrassegno;
– mediante pagamento tramite modello F23.
L’imposta, in tal caso, va versata prima dell’utilizzo del libro o di ciascun blocco di 100 pagine.

Imposta di bollo su libri contabili con strumenti informatici

Per la contabilità tenuta con strumenti informatici, l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nella medesima misura indicata per la contabilità analogica.
Come evidenziato dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 9 luglio 2007, n. 161/E, per “registrazione” si deve intendere ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Pertanto, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.
In ipotesi di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online.

Tempi per il versamento dell’imposta di bollo

Ai sensi del comma 2 del cit. art. 6 “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 28 aprile 2015, n. 43/E ha stabilito che per “anno” si deve intendere l’anno solare e l’imposta va calcolata in relazione a tale periodo. Ne consegue che, in applicazione delle disposizioni introdotte con il D.M. 17 giugno 2014, il versamento relativo ai documenti informatici emessi o utilizzati nell’anno deve essere effettuato entro il 30 aprile.

Apprendistato : vantaggi normativi ed economici

Benefici dell’apprendistato

I benefici possono essere classificati in:

1) incentivi contributivi, che si traducono nella possibilità di ridurre il costo del lavoro in caso di assunzione dell’apprendista.

2) incentivi normativi ed economici, che consentono al datore di lavoro di fruire di norme di maggior favore in caso di assunzione di un apprendista come: – il non computo nell’organico; – il sottoinquadramento

Applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria per gli apprendisti.

Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;

d) maternità;

e) assegno familiare;

f) assicurazione sociale per l’impiego

Contribuzione a carico dell’apprendista e del datore di lavoro ?

Il datore di lavoro in occasione della corresponsione della retribuzione all’apprendista effettuerà una trattenuta contributiva (a carico dell’apprendista) per l’assicurazione IVS nella misura del 5,84%. La contribuzione complessiva dovuta dall’azienda è pari all’ 11,61%,

Pensione per gli apprendisti

Nonostante la minor contribuzione gli apprendisti maturano la propria posizione contributiva in modo totale come qualsiasi lavoratore dipendente. Tale gestione è rinvenibile dal combinato disposto del’art. 1, co. 10 L.335/1995 e dall’art. 37, co. 3, lett. d) della L. 88/1989. Infatti, mentre quest’ultima norma afferma: “Sono a carico della gestione: (…) d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per L. in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l’apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per L. il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per L. a carico dello Stato”. Mentre la L. 335/1995, all’art. 1, co. 10 recita “Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l’aliquota per il computo della pensione è fissata al 33%”.

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Indennità di maternità : come calcolarla

Calcolare l’indennità di maternità

Le lavoratrici (e i lavoratori nei casi previsti dalla legge) hanno diritto a una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria). L’indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia (artt. 22 e 23, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151). Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, altresì, per i periodi di congedo parentale (ex astensione facoltativa):

a) fino al 3° anno di vita del bambino, a un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi;

b) fuori del caso di cui alla lettera a), fino al compimento dell’8° anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di congedo parentale (ex astensione facoltativa), a un’indennità pari al 30% della retribuzione, nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.l’indennità giornaliera di maternità compete per i seguenti periodi:

a) i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (art. 16, co. 1, lett. a), D.Lgs. 151/2001);

b) l’eventuale periodo intercorrente tra la data presunta del parto e la data effettiva del parto. Il giorno del parto deve essere considerato neutro. Infatti, non si deve considerare né nell’astensione ante partum, né in quella post partum essendo considerato il dies a quo (art. 16, co. 1, lett. b), D.Lgs. 151/2001);

c) i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto. L’inizio del periodo di astensione obbligatoria dopo il parto decorre dal giorno successivo alla data del parto stesso (art. 6 del regolamento di esecuzione); i 3 mesi si computano secondo calendario.

Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria (congedo di maternità) prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) dopo il parto.

 

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