
L’art. 16, co. 1-bis, D.L. 124/2019, introdotto dalla legge di conversione, modifica i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (cd. esterometro) prevedendo che, la trasmissione telematica dei dati in parola debba avvenire, per le fatture emesse e ricevute a partire dall’1.1.2020, con cadenza trimestrale ovvero entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione del documento (per le operazioni attive), ovvero di registrazione della fattura, con riferimento alla data di liquidazione dell’Iva a credito (per le operazioni passive).
Le scadenze previste per l’esterometro per il 2020
saranno le seguenti:
- 30.4.2020, per le operazioni transfrontaliere relative al primo trimestre;
- 31.7.2020, per le operazioni transfrontaliere relative al secondo trimestre;
- 2.11.2020 (in quanto il 31 ottobre cade di sabato), per le operazioni transfrontaliere relative al terzo trimestre;
- 1.2.2021 (in quanto il 31 gennaio cade di domenica), per le operazioni transfrontaliere relative al quarto trimestre.
La comunicazione delle operazioni del primo trimestre 2020 scadrà il prossimo 30.4.2020.
Ai fini dell’inserimento dei dati, anche per la comunicazione trimestrale, è da ritenersi confermato il criterio della data di emissione (per le operazioni attive) e di registrazione del documento (per le operazioni passive).
La modifica ha eliminato la discrasia esistente con riferimento al termine di presentazione della comunicazione (mensile sino al 31.12.2019) e alle modalità di determinazione della soglia massima della sanzione prevista in caso di omissione della stessa (trimestrale): l’art. 11, co. 2-quater, D.Lgs. 471/1997, prevede, infatti, l’irrogazione di una sanzione pari a due euro per ogni fattura, entro il limite di € 1.000 «per ciascun trimestre», in caso di omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere.