
Il riconoscimento della strumentalità dell’auto consente loro, in linea generale, la piena detraibilità dell’Iva sull’acquisto dell’auto e sugli altri componenti negativi.
Come indicato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la n°34/e 2003, per effetto di tale “strumentalità” il Legislatore non ha previsto nei confronti di Agenti e rappresentanti di commercio i limiti alla possibilità di detrarre l’imposta assolta sugli acquisti (o su spese di manutenzione in genere, carburanti, lubrificanti) di autovetture, che sono stati invece adottati nei confronti della generalità degli altri soggetti IVA.
Le autovetture utilizzate dagli agenti di commercio sono, infatti, essenziali allo svolgimento delle attività in discussione, considerato che l’oggetto di queste ultime si concretizza, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 2, della Legge 3 maggio 1985, n. 204, regolamentatrice del settore, nella promozione della “conclusione di contratti in una o più zone determinate”, sulla base di un incarico stabile da parte di una o più imprese, circostanza che rende gli operatori interessati soggetti a continui spostamenti sul territorio”.
Se i predetti beni o servizi sono utilizzati anche per fini privati, o comunque estranei all’oggetto dell’attività, la detrazione non è ammessa, come previsto dall’art. 19, quarto comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, per la quota riferibile ai suddetti utilizzi, individuata secondo criteri oggettivi.
Per l’agente che possiede una sola auto impiegata sia per l’attività sia per altri fini, dunque siamo in presenza di un utilizzo promiscuo, è necessario individuare una quota di indetraibilità riconducibile all’uso personale secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (vedi art.19 comma 4 D.P.R. 633/1972); nessuna indicazione è stata fornita dall’Amministrazione Finanziaria circa i criteri oggettivi da considerare.
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