
I soggetti che vogliono avviare un’attività nel 2018 devono scegliere quale regime contabile adottare in relazione alle loro caratteristiche soggettive ed in base alle caratteristiche e condizioni di convenienza previste dallo specifico regime .
Le opzioni tra cui scegliere nel 2018 sono:
-forfettario;
-semplificato;
-ordinario “non IRI”;
-ordinario “IRI”.
Regime contabile forfetario
Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di impresa, arti e professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio attività di presumere il possesso dei requisiti.
La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei seguenti requisiti :
1) abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.
2) abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari
3) il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.
Regime contabile semplificato
A partire dal 1° gennaio 2017, questo regime invece di applicare il principio della competenza, applica un principio di cassa “mitigato”.
Questo regime è applicabile, ai sensi del nuovo articolo 18 del D.P.R. 600/1973, a:
-persone fisiche esercenti attività d’impresa ex art. 55, TUIR;
-imprese familiari / aziende coniugali;
-società di persone (snc / sas);
– società di armamento / società di fatto;
-enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata;
che non superino i limiti di ricavi di € 400.000 nel caso di erogazione di servizi o di € 700.000 per le altre attività.
A partire dal 2017 i contribuenti hanno 3 possibili alternative per l’adempimento degli obblighi contabili previsti da questo regime:
-tenuta, in aggiunta dei registri IVA, di due ulteriori registri nei quali annotare i ricavipercepiti e le spese sostenute;
-indicazione, nei registri IVA, dell’importo complessivo dei ricavi non incassati o deicosti non pagati;
-tenuta dei soli registri IVA, senza fornire alcuna indicazione in merito all’incasso opagamento dei componenti registrati. In questo caso vi sarà una presunzione diincasso del ricavo o di pagamento del costo nell’anno in cui il documento è registrato.Nel caso in cui si propendesse per questa alternativa sarà necessario effettuareun’opzione in sede di dichiarazione IVA che avrà durata triennale.
Regime contabile ordinario
Il regime ordinario è applicabile da tutte le tipologie di attività, a prescindere dall’importo dei ricavi conseguito.
Il regime ordinario comporta l’applicazione del principio della competenza economica e la tenuta di una serie di libri e registri contabili che si vanno ad aggiungere a quelli previsti per i soggetti semplificati. Infatti, tra l’altro, diventa obbligatoria la tenuta del libro giornale e del libro inventari.
Regime contabile ordinario I.R.I.
I soggetti che applicano il regime ordinario, anche in via opzionale, a partire dal 1° gennaio 2018 potranno esercitare la scelta per il regime dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (c.d. IRI). Dal punto di vista pratico questa opzione, prevista dall’articolo 55-bis del TUIR, comporta che gli utili conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa non prelavati dai soci saranno tassati con la stessa aliquota prevista per l’IRES, ovvero il 24%. Nel caso in cui vi siano dei prelevamenti, questi saranno assoggettati alla tassazione progressiva IRPEF del socio o dell’imprenditore individuale, all’atto del prelievo.