Novità nella registrazione delle fatture di acquisto

Il comma 1, dell’articolo 25 del D.p.r. 633/1972 dispone che le fatture di acquisto debbano essere, in via preventiva, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione.
Pertanto, andranno attribuiti a ciascuna fattura:
– un numero di protocollo;
– un numero progressivo IVA;

Quando si registrano le fatture d’acquisto

Secondo il recente D.L. 50/2017, le fatture e le bollette doganali devono essere annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Queste disposizioni potrebbero portare alla situazione paradossale che, in relazione ad un acquisto effettuato nel dicembre 2017 la cui fattura perviene nel gennaio 2018 i termini siano:
– 30 aprile 2018 ai fini di esercitare il diritto alla detrazione (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2017);
– 30 aprile 2019 ai fini della registrazione della fattura (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2018).
Al fine di evitare questa situazione paradossale è opportuno considerare che la detrazione può essere operata solo nel periodo di esigibilità dell’imposta, pertanto le fatture di acquisto pervenute nell’anno successivo, ai fini della detrazione, andranno retro-annotate, come previsto dalla R.M. 202/2001.

Cosa è la fattura riepilogativa

Relativamente alle fatture di modesto importo, ovvero inferiori ad Euro 300 totali, è possibile effettuare una registrazione unitaria complessiva attraverso un documento riepilogativo entro il termine di 15 giorni dal mese di riferimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.p.r. 695/1996.
Nel documento riepilogativo andranno indicati:
– in numeri delle fatture a cui si riferisce;
– l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
– l’ammontare complessivo distinto per aliquota IVA applicata (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 80/E/2012).

Come si registrano le fatture d’acquisto

I dati rilevanti ai fini della registrazione sono:
– la data di emissione indicata dal fornitore;
– il numero progressivo attribuito dal contribuente al documento ricevuto;
– l’ammontare dell’imponibile distinto per aliquota;
– l’IVA corrispondente all’imponibile;
– la denominazione del fornitore;
Per le bollette doganali, invece del fornitore, va indicata la dogana dove è avvenuto lo sdoganamento delle merci.

Come si registra la scheda carburante

La documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione ha una disciplina che deroga dalle regole viste precedentemente. La disciplina è regolata dal D.M. 7 giugno 1977, poi aggiornato dal D.p.r. 444/1997, che prevede l’utilizzo delle c.d. “schede carburante”.
Pertanto, gli acquisti di carburante per autotrazione devono risultare da un’apposita scheda carburante redatta su di un modello predefinito:
– univoca per ogni veicolo;
– contenente i riferimenti del veicolo, la ditta, nome e cognome o ragione sociale ed il numero di partita IVA dell’utilizzatore.

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