Novità regime forfettario 2023

È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Da un punto di vista soggettivo il regime in esame è quindi fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in possesso dei requisiti stabiliti e che, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Le società di persone e i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse.

Requisiti accesso regime forfettario

Il contribuente, per accedere al regime in oggetto, facendo riferimento all’anno precedente, deve verificare di:
– non aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno (nel caso di inizio attività in corso d’anno), superiori a 85.000 euro;
– non aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro 20.000 lordi per dipendenti o collaboratori.
Si escludono:
dal limite di 85.000 euro i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.67 co.1 lett i) e l) del TUIR;
dal limite di 20.000 euro i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale.

Cause esclusione regime forfettario

Non possono accedere al regime forfetario:
• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
• i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
• i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
• gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
• le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
• coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

 

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